Veicoli e trasporti eccezionali

Veicoli e trasporti eccezionali

I veicoli e i trasporti eccezionali sono dei servizi per i quali è necessaria una apposita autorizzazione per poter circolare.

Il codice della strada distingue tra i veicoli e i trasporti eccezionali.

Il veicolo eccezionale è un veicolo per trasporto di cose o persone che per esigenze funzionali è costruito appositamente per poter superare i limiti di massa e dimensione stabiliti dagli articoli 61 e 62 del codice della strada. Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione. Detti veicoli quando circolano senza superare nessuno dei limiti conservano lo stato di veicolo eccezionale ma non necessitano di nessuna autorizzazione.

il veicolo eccezionale può essere utilizzato da:

  • imprese che svolgono l’attività di trasporti eccezionali ed a questo scopo autorizzate
  • imprese conto terzi quando utilizzano detti veicoli in locazione
  • imprese che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze lavorative

È invece considerato trasporto eccezionale il trasporto:

  • di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose sempre ché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62.
  • che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
  • il cui carico vada a superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61
  • il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso pur rispettando i limiti dimensionali dell’articolo 61;
  • il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
  • con veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi, che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole o containers e casse mobili quando superano i 4,3 metri;
  • con veicoli isolati o complessi destinati al trasporto di veicoli (bisarche), quando si superi l’altezza di 4,2 metri e il 12% della lunghezza.

 

Mezzi d’opera

I mezzi d’opera sono veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari carrozzerie ed attrezzature per il carico e il trasporto di:

  • materiali di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali o di escavazioni minerarie e materiali assimilati
  • derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri
  • impiegati nel ciclo produttivo di imprese forestali
  • diversi dai precedenti ma specificamente autorizzati
  • prodotti che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia (betomiere)

La qualificazione di mezzo d’opera risulta dalla carta di circolazione. Sulla carta di circolazione deve risultare l’annotazione “veicolo classificato mezzo d’opera” oppure “veicolo class.to mezzo d’opera”.

I mezzi d’opera possono superare le masse dell’articolo 62 del codice della strada. I veicoli classificati mezzi d’opera non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

  • non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 (vedi schema successivo) e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
  • circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
  • sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
  • per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura strade in misura corrispondente alla tassa automobilistica.

La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

veicoli a motore isolati:

  • due assi: 20 t;
  • tre assi: 33 t;
  • quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
  • complessi di veicoli
  • quattro assi: 44 t;
  • cinque o più assi: 56 t;
  • cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

RIMORCHI DEI MEZZI D’OPERA

i rimorchi per i mezzi d’opera possono essere:

  • realizzati per il carico esclusivo di macchine operatrici
  • attrezzati per per il trasporto e spargimento di materiale antisdrucciolevole (spargisale, spargisabbia, spargigranaglia ecc)
  • semirimorchi classificati come eccezionali
  • macchine operatrici trainate

l’abbinamento approvato dall’umc deve risultare dalla carta di circolazione: non si possono perciò agganciare rimorchi diversi.

Autorizzazioni

L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti prescrizioni particolari, percorsi prestabiliti, indennizzi ed eventuali servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento.

le autorità che possono rilasciare le autorizzazioni sono:

  • ANAS per strade statali ed autostrade
  • comandi militari per strade militari
  • regione (che può demandare a provincie e comuni) per tutte le altre strade.

L’autorizzazione può prevedere la presenza della scorta tacnica. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

La richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, va fatta all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione. Le autorizzazioni possono essere:

  • periodiche, cioè valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
  • multiple, cioè valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
  • singole, cioè valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

Tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, sono rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati.

L’autorizzazione è concessa solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate tutte le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Nella autorizzazione sarà indicato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada per l’usura e l’ammontare delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

Scorte tecniche

La scorta è costituita da personale preparato e formato con un attestato di qualifica rilasciato dalla polizia stradale che cura la formazione del personale. Le persone incaricate della scorta hanno il compito di dirigere il traffico, impartire istruzioni al conducente, fare rispettare le prescrizioni dell’autorizzazione ed evitare che due veicoli eccezionali per massa transitino contemporaneamente su ponti o viadotti.

Nella scorta la figura del capo scorta deve avere con se copia dell’attestato di qualifica e dell’autorizzazione rilasciata dal prefetto. L’autorizzazione alla scorta vale cinque anni. Il capo scorta è responsabile del trasporto.

È prevista la scorta per:

  • veicoli più lunghi di 25m
  • veicoli più larghi di 3m
  • sporgenze anteriori per più di 2,5m
  • sporgenze posteriori per più di 4/10 della lunghezza del veicolo
  • velocità di marcia inferiore a 30km/h o 40km/h in autostrada
  • strade con corsie inferiori a 3m o comunquenon superiori a 20 cm quelle del veicoli

POSIZIONE DEI VEICOLI SCORTA

I veicoli della scorta devono posizionarsi in modo da garantire la massima visibilità del convoglio e in modo da prevedere eventuali impedimenti al transito.

  • Nelle strade a doppio senso i veicoli scorta devono precedere il mezzo a 50m/1km e seguirlo a una distanza di 50/80m
  • Nelle strade a senso unico o carreggiate separate i veicoli scorta devono seguire il mezzo a 30/150m

NUMERO DEI VEICOLI SCORTA

Il numero di veicoli scorta è stabilito dall’articolo 10 del codice della strada e dipende dalle dimensioni del trasporto eccezionale e dal tipo di strada:

  • A strade a senso unico o a doppio senso con almeno due corsie per senso di marcia
  • B autostrade e strade extraurbane principali
  • C strade a doppio senso con una sola corsia

veicoli_e_trasporti_eccezionali_dimensioni

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione

Tutti i veicoli eccezionali, quando circolano in eccedenza dei limiti dimensionali dell’art. 61 o di massa dell’art. 62 CDS (16) devono avere in funzione uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante di colore giallo o arancione che devono essere fissati alla carrozzeria e devono avere caratteristiche ed angoli di visibilità determinati dal regolamento. I dispositivi supplementari devono essere installati sul tetto del veicolo eccezionale in posizione tale che siano rispettate le norme sulla piena visibilità anteriore, posteriore e laterale degli stessi.

Veicoli e trasporti eccezionali - Illuminazioni

I veicoli le cui dimensioni eccedono, per costruzione, quelle massime fissate dall’art. 61 CDS, oltre alle segnalazioni già prescritte per gli altri veicoli normali (pannelli di colore giallo a strisce rosse o solo giallo per i rimorchi), devono essere segnalati con pannelli retroriflettenti, secondo le disposizioni seguenti:

veicoli eccezionali aventi eccedenza in lunghezza:

  • due pannelli, uno anteriore ed uno posteriore, della superficie minima di 900 cm2 e di altezza di 15 cm ciascuno, di colore giallo e recanti la scritta “TRASPORTO ECCEZIONALE”, a caratteri neri di 10 cm di altezza;
  • due pannelli laterali, uno per ciascun lato, della superficie minima di 900 cm2 e di 5 cm di altezza ciascuno, di colore giallo, applicati in modo che ogni metà dei pannelli corrisponda alla sezione di semilunghezza del veicolo. Tali pannelli sostituiscono il catadiottro di colore arancione.

Veicoli e trasporti eccezionali - pannelli

veicoli eccezionali con eccedenza in larghezza:

  • almeno due pannelli, a strisce alternate di colore bianco e rosso, inclinate di 45° e di 10 cm di larghezza, della superficie minima di 1.800 cm2 e di 30 cm di altezza ciascuno, applicati sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del veicolo, con il lato più lungo in posizione verticale e con il bordo esterno coincidente con la sezione di massima larghezza del veicolo.

Veicoli e trasporti eccezionali - pannelli