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La CQC è un titolo che abbinato alla patente C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E permette a chi ne è in possesso di svolgere l’attività di conducente professionale per trasporto di cose o persone sostituendo i vecchi CAP C e CAP D (certificato di abilitazione professionale).
SOGGETTI OBBLIGATI E ESENTATI DALLA CQC
Sono obbligati al possesso della CQC tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di merci o persone su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, salvo le esenzioni previste.
La norma si riferisce a tutte le patenti italiane nonchè anche alle patenti extra UE o extra SEE se il soggetto lavora per una impresa stabilita sul territorio italiano.
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
la cui velocità massima non supera 45 km/h
delle Forze armate, Protezione civile, Vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione
sottoposti a prove tecnice, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione
in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio
per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente
per trasporto di merci o persone con fini non commerciali (escluso lo scuolabus!)
per trasporti di merci ed attrezzature utilizzati nell’esercizio della propria attività (CONTO PROPRIO) a condizione che la conduzione del mezzo non costituisca attività principale e che il conducente NON sia assunto con la qualifica di autista/conducente altrimenti deve comunque essere in possesso della cqc.
Il rilascio della carta di qualificazione del conducente può avvenire:
per titoli
per esami
RILASCIO DELLA CQC PER TITOLI
Ormai non è più possibile.
La cqc D (persone) poteva essere richiesta per documentazione fino al 9.9.2013 per coloro che erano già titolari di patente D e CAP KD alla data del 9.9.2008 e fino al 9.9.2014 per coloro che erano già titolari di patente C alla data del 9.9.2009. Il rilascio per documentazione prevedeva la semplice richiesta all’UMC.
RILASCIO DELLA CQC PER ESAMI
Per tutti coloro a cui mancano i requisiti del punto precedente la carta di qualificazione verrà rilasciata a seguito di frequantazione di apposito corso ed esami.
corso ordinario 280 ore per condurre veicoli delle categorie C CE (a 18 anni anzichè 21) D DE ( a 21 anni anzichè 24)
corso accelerato 140 ore per condurre veicoli delle categorie C1 C1E (18 anni) D1 D1E (21 anni) o C CE (21 anni) D DE (24 anni) i corsi possono essere effettuati da soggetti accreditati: autoscuole, centri istruzione automobilistica, associazioni di categoria, enti, federazioni, confederazioni
La CQC presupponeva il possesso di una patente superiore: dopo il 19 gennaio 2013 le cose sono profondamente cambiate. Nel CDS infatti, il primo comma dell’art. 115 che, nell’indicare i limiti anagrafici minimi per ciascuna categoria di patente, fa salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente (affermazione che ripropone il rinvio che la “III direttiva patenti”, la 2006/126/CE, fa alle disposizioni della “direttiva CQC”, la 2003/59/CE); nel decreto legislativo n. 286/2005, come da ultimo modificato, la previsione (conforme alla più volte citata direttiva 2003/59/CE) che il possesso della patente di guida non è condizione per accedere ai corsi di qualificazione iniziali, essendo necessario e sufficiente il possesso di un foglio rosa, per la categoria di patente presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, almeno prima di iniziare quella parte pratica del corso di qualificazione iniziale relativa alle ore di guida individuale.
Il candidato al conseguimento di una CQC, pertanto:
può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale anche senza essere titolare di patente di categoria superiore;
supera gli esami di idoneità teorica
per completare il corso, deve tuttavia conseguire un foglio rosa per la categoria di patente presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che intende conseguire e perciò inizia il conseguimento di una patente C o D
Superato l’esame di teoria acquisisce il foglio rosa che gli permetterà di portare a termine la parte pratica della cqc e della patente
Il candidato può scegliere:
di svolgere un corso da 280 ore e superando il relativo esame, acquisisce una qualificazione professionale di tipo CQC che gli dà diritto a guidare: a 18 anni veicoli di categoria C o CE, a 21 anni veicoli di categoria D o DE;
di svolgere un corso da 140 ore e superando il relativo esame, acquisisce una qualificazione professionale di tipo CQC con limitazioni, che gli dà diritto a guidare: a 18 anni: veicoli di categoria C1 o C1E, a 21 anni: veicoli di categoria D1 o D1E, oppure di categoria D o DE adibiti a servizio pubblico di linea con raggio di percorrenza entro 50 km.
Le predette qualificazioni diventano piene, cioè senza limitazioni, al raggiungimento di 21 anni di età per il trasporto di cose e di 23 anni per quello di persone cioè conferiscono il diritto a guidare: a 21 anni: veicoli di categoria C o CE e a 23 anni: a guidare veicoli di categoria D o DE. Ne deriva pertanto che il possesso di una qualificazione iniziale di tipo CQC dà diritto a conseguire una patente di guida di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall’art. 115 CDS.
VALIDITÀ E RINNOVO DELLA CQC
La CQC vale 5 anni a seguito del quale deve essere rinnovata con l’emissione di una nuova carta (duplicato). I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico. La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.
Il rinnovo della CQC può essere ottenuto effettuando un corso di formazione periodica a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC; in questo caso il documento verrà rinnovato riportando la nuova data di scadenza aggiungendo cinque anni alla vecchia data di scadenza. Ciò è stato fatto per dare tempo e modo di effettuare per tempo i corsi di aggiornamento.
La qualificazione CQC, a seguito del dd 6.8.2013, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose.
L’art. 2 DD 6.8.2013, al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all’art. 17 del DLG 21.11.2005 n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto che le disposizioni del presente comma 3, come inserito dall’art. 1 del medesimo DD, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l’entrata in vigore del DD 6.8.2013 stesso.
Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.
IL CORSO PREVEDE UNA DURATA DI 35 ORE CON UN NUMERO DI ASSENZE NON SUPERIORI A 3 ORE!
il DM 30/09/2013 di recente pubblicazione prevede ora la possibilità di fare 10 ore di assenza. Nel caso le ore di assenza superino le tre ore tutte le ore di assenza dovranno essere recuperate entro un mese dal termine del corso.
Le ore del corso non possono essere inferiori a due e non superiori a sei e si possono effettuare nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 22 (ore 15 il sabato).
La cqc scaduta comporta l’impossibilità dell’esercizio dell’attività!
La CQC scaduta da meno di due anni può ancora essere rinnovata effettuando solo un corso di formazione periodica.
In questo caso la data di scadenza prenderà come riferimento la data di rilascio attestato del corso.
Nel caso la CQC sia scaduta da oltre due anni sarà necessario sostenere l’esame per il conseguimento della CQC .
Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza. Verrà successivamente emessa dall’UMC competente in base alla sede dell’autoscuola o dell’ente che ha svolto il corso una nuova CQC.
Dal 19 aprile 2013 la cqc formato card non è più rilasciata ma sarà sostituita da un codice 95 riportato sulla patente stessa a fianco del quale sarà indicata la scadenza della cqc.
La cqc formato card verrà rilasciata solo alle richieste di duplicato di cittadini non residenti in Italia.
PUNTI SULLA CQC
Come per la patente anche la CQC è regolata da un regime di punti. Con l’introduzione della carta di qualificazione del conducente (CQC) la disciplina della patente a punti si applica anche a detta carta nonché al CAP tipo KB. La decurtazione avviene a carico della dotazione di punti di tali documenti ogni volta che un illecito, per il quale è prevista sottrazione di punti dalla patente, è commesso nell’esercizio di attività professionale di autotrasporto di persone o merci che richiede il possesso della carta di qualificazione o del CAP tipo KB. In tal caso, la decurtazione si applica solo sulla carta di qualificazione e non viene disposta anche sulla patente di guida posseduta. Presupposto quindi per l’applicazione della disciplina della patente a punti ai titoli di abilitazione professionale sopraindicati è che gli illeciti siano commessi:
alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una patente C, CE ovvero D, DE unitamente alla CQC ovvero al CAP tipo KB;
nell’esercizio di un’attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.
Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP commette violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli indicati ovvero quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti riguarda la patente di guida e non la CQC o il CAP.
Come per la patente è previsto un incremento di due punti ogni due anni se non vengono commesse infrazioni fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 30 punti.
A punteggio inferiore a 20 se per due anni successivi non si commettono infrazioni il punteggio è reintegrato automaticamente.
La sottrazione dei punti è doppia se alla guida si trova un neopatentato da meno di tre anni.
La perdita di tutti i punti comporta la revisione del titolo per cui si dovrà sostenere il relativo esame come un nuovo conseguimento. Tale provvedimento è disposto anche se il soggetto perda 5 punti per tre volte in 12 mesi. Ad esito negativo della revisione viene disposta la revoca del titolo.
La revoca della CQC non comporta la revoca della patente. La revoca della patente comporta la revoca anche della CQC.
CORSI RECUPERO PUNTI
i corsi per il recupero dei punti permettono ai titolari di CQC di guadagnare 9 punti a seguito di un corso di aggiornamento della durata di 20 ore (22 nel caso si possegga sia la CQC cose e persone). Per adesso non è previsto alcun esame solo l’obbligo della frequenza mediante la tenuta di registri di ingresso ed uscita. Ogni lezione può durare al massimo per tre ore. Sono ammesse 6 ore di assenza da recuperare in un programma prestabilito. Il superamento delle ore massime di assenza comporta la nullità del corso. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con il quale l’ufficio preposto dell’UMC provvede a reintegrare il punteggio.
REVISIONE DELLA CQC
Dal 5 dicembre 2012 è in linea la procedura informatizzata delle prove di revisione della carta di qualificazione del conducente. La procedura è del tutto simile a quella già prevista con la circolare prot. 4303/8.3 del 16 febbraio 2012 e con la circolare prot. 11165/RU del 20 aprile 2012 (2) per l’effettuazione dell’esame per il conseguimento della CQC.
Si ricorda che il provvedimento di revisione della CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, come stabilito dal comma 5 dell’art. 126 bis (3) del codice della strada, dopo che il titolare della CQC “successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti”.
qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul “programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio”. Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge “secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione”.
La domanda per sostenere l’esame di revisione deve essere presentato dal titolare della carta di qualificazione del conducente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione da parte del competente Ufficio Motorizzazione civile. Gli esami in questione sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione e si compongono di due prove, una comune ed una specialistica, che si svolgono in due giorni diversi.
Come stabilisce il citato decreto ministeriale, al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo ad ogni prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.
Nel caso in cui l’esito dell’esame di revisione della CQC fosse positivo, alla stessa saranno attribuiti 20 punti. Nel caso di esito negativo dell’esame sia per la parte comune che per la parte specialistica la CQC sarà revocata. La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto di merci.
IL KAP
Il kap (certificato di abilitazione profesionale) è nato nel 1974 subendo da allora tantissime trasformazioni: inizialmente erano previste ben 7 abilitazioni, poi nel 1981 quando fu rivisto il codice della strada vennero ridotte a tre (KB, KC, KD) e negli anni novanta, dopo la separazione della patente A a cinque (KA, KB, KC, KD e KE). Nel 1997 fu soppresso il KE e ne rimasero perciò quattro.
Attualmente il KC non è più rilasciato poichè dal 9 settembre 2009 è stato sostituito dalla CQC C e nemmeno più il KD poichè dal 9 settembre 2008 è stato sostituito dalla CQC D.
Pertanto adesso rimangono in vita solo il:
KA che abilita a condurre motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3t adibiti a servizio pubblico di piazzo o nolleggio.
KB che abilita a condurre motoveicoli oltre le 1,3t ed autovetture adibiti al servizio pubblico di piazza o nolleggio
RILASCIO E RINNOVO DEL KAP
Il kap si rilascia a seguito di un esame teorico presso l’Umc e sarà abbinato alla patente a cui si riferisce perdendo di efficacia assieme alla patente in caso di sospensione o revoca. Il cap è personale ed ha validità di 5 anni.
Può essere rilasciato anche per conversione con un titolo estero di pari valore e riconosciuto in Italia.
Se il cap è associato ad una patente superiore non riporterà nessuna data di scadenza e sarà rinnovato in automatico con la patente stessa.
Se il cap è associato ad una patente A o B allora si deve procedere al duplicato del documento poichè è riportata la scadenza e si procede come segue:
se il cap scade poco dopo o poco prima della patente all’atto del rinnovo del primo documento in scadenza sarà conveniente rinnovare anche l’altro e dovrà essere iscritto nel certificato medico che dovrà riportare i parametri più severi previsti per il cap
se il cap scade in data molto diversa della patente dovrà essere confermato di validità con certificato medico a parte
PUNTI SUL KAP
Al cap si applica la medesima disciplina dei punti della patente.