L’attività lavorativa del conducente è regolata dalla direttiva 2002/15/CE recepita in Italia dal DLG 234/07.
L’orario di lavoro in generale è il tempo trascorso tra l’inizio dell’attività lavorativa fino alla sua fine: per un conducente comprende:
- la guida dei veicoli
- carico, scarico e vigilanza delle stesse
- disbrigo pratiche
- pulizia del mezzo, piccole riparazioni, manutenzione ordinaria
- altre disponibilità (es: attese per carico scarico)
Non sono considerati come tempi di lavoro e perciò non vanno conteggiati come tempo di impegno:
- le interruzioni alla guida obbligatorie ed i riposi giornalieri o settimanali del reg 561/06 (tempi di guida e riposo)
- le pause ed i riposi obbligatori del dlg 234/07
- il tempo trascorso a fianco del conducente
- la disponibilità a bordo di navi traghetto o treno, durante i divieti della circolazione, in attesa alle frontiere ecc
Il tempo di impegno settimanale (dalle 00:00 del lunedì fino alle 24:00 della domenica) è di 48 ore considerando la media in quattro mesi.
Il tempo di impegno settimanale massimo non può comunque superare le 60 ore.
NB: Tali valori possono essere in parte derogate dai singoli contratti di lavoro nazionali per esigenze di lavoro nel rispetto comunque del principio della sicurezza: ad esempio può essere estesa fino a sei mesi l’arco temporale su cui calcolare la media delle 48 ore.
Le pause intermedi devono essere di almeno:
- 30 minuti per attività lavorative tra le 6 e 9 ore
- 45 minuti se si superano le 9 ore di lavoro complessivo.
NB: Questi riposi nulla hanno a che vedere con le interruzioni di guida del reg 561/06 che devono comunque essere previsti e rispettati. Ad es: se un conducente guida per 4 ore e poi si dedica ad altra attività non è tenuto ad effettuare l’interruzione di guida di 45 minuti ma dopo 6 ore deve comunque effettuare la pausa prevista. Se invece guida per 4 ore e mezza è tenuto ad effettuare l’interruzione di guida di 45 minuti che varrà anche come pausa di lavoro.
Il lavoro notturno (almeno 4 ore dalle 00:00 alle 07:00) non può superare le 10 ore giornaliere.
N.B: Quindi se un conducente inizia il lavoro in questa fascia oraria e compie almeno quattro ore (es: inizio guida alle ore tre di notte) deve tener conto che nella giornata il suo tempo di impegno è limitato a sole dieci ore complessive.
La registrazione delle attività avviene presso la sede dell’azienda dove devono trovarsi dei registri con gli orari di lavoro sia per le attività in conto proprio sia per le attività conto terzi. I registri devono contenere le presenze, le assenze, gli orari giornalieri, gli straordinari e vanno compilati con acadenza mensile.Tali registri devono essere conservati per almeno due anni.
I registri non si sostituiscono all’obbligo di tenere i dischi tachigrafici o alla conservazione dei dati digitali dei tachigrafi e delle schede come imposto.
Le assenze giornaliere del conducente devono essere documentate a mezzo di apposito modulo (modulo controllo assenze) che il conducente deve avere con se (copia) a testimonianza delle eventuali assenze negli ultimi 28 giorni così da poter giustificare la mancanza dei dischi o di dati nel tachigrafo digitale.
l’impresa deve conservare i moduli controllo assenza originali per almeno un anno
Le assenze si riferiscono a malattia, ferie, cassa integrazione, guida di veicoli esclusi dal campo di applicazione del reg 561/06, tempi di disponibilità in azienda senza guida ecc.
Le sanzioni per il conducente si riferiscono a:
- superamento del tempo di impegno (fino al 10% 130 euro oltre 10% 260 euro)
- mancato rispetto delle pause (103 euro)
- superamento dell’orario notturno (250 euro)
- mancanza modulo controllo assenze
Le sanzioni per l’impresa possono essere:
- mancanze sulla registrazione dell’attività lavorativa
- mancanza informazione e formazione obbligatoria ai conducenti
I controlli possono avvenire:
- al conducente su strada (velocità, tempi di guida, tempi riposo, tempi di impegno totali, conservazione dischi e dati carte tachigrafiche ecc)
- all’impresa in sede in particolare per verificare la correttezza della conservazione dei dati (dischi e dati digitali) o per verificare i registri attività
al fine di calcolare se sono rispettati i periodi di riposo giornalieri, settimanali o bisettimanali.
In seguito al controllo sui conducenti o su un impresa è sempre compilata una relazione che va spedita al ced per determinare il livello di rischio di un impresa: nel caso che una impresa superi un livello di rischio elevato sarà segnalata e sottoposta a controlli più rigorosi e frequenti con possibilità in casi estremi anche di arrivare alla sospensione o revoca dei titoli abilitativi.