Corsi di recupero punti

I nostri corsi di recupero punti

Non aspettare! Se arrivi a 0 punti non è più possibile recuperarli! Dovrai sostenere nuovamente sia l’esame di teoria che quelo di guida (Esame di revisione).

Corso di recupero punti
  • Il nuovo codice prevede 20 punti, che vengono scalati a seconda delle infrazioni commesse.
  • Ad ogni infrazione corrisponde una decurtazione di punteggio (per es. guidare senza cinture o parlando al cellulare: -5 punti)
  • Per i NEOPATENTATI (coloro che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni) i punti sottratti sono RADDOPPIATI.
  • Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di recupero con frequenza obbligatoria.

Per fare un corso recupero punti occorre portarci:

  • Originale lettera di decurtazione punteggio (da Roma)
  • Fotocopia patente

Si può effettuare un solo corso per lettera di sottrazione punti.

I corsi prevedono il recupero di:

  • 6 punti: Per le patenti A1, A, B, BE – Corso di 12 ore
  • 9 punti: Per le patenti C, D, CE, DE e CAP – Corso  di 18 ore di corso
  • 9 punti: Per CQC – Corso di 20 ore

La frequenza dei corsi è obbligatoria e annotata su appositi registri: sono ammesse assenze che devono però essere recuperate.

Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato del proprio punteggio telefonando al numero 848 782782 del “Servizio informazione patente a punti” oppure chiamaci o scrivici su WhatsApp allo +39 351 6760276 e te lo comunicheremo immediatamente!

Tabella di decuratazione punteggio

Violazioni che comportano la perdita di 1 puntoArticolo
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è  prescrittoart. 152, comma 3
Uso improprio dei fariart. 153, comma 11
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per  veicoli fino a 10 t.art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 lett. a)
Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in  soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggettiart. 169, comma 10
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare  le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con  veicoli a due ruoteart. 170, comma 6
art. 174, comma 7 primo periodo
art. 178, comma 7 primo periodo
Violazioni che comportano la perdita di 2 puntiArticolo
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di  sosta e di fermataart. 146, comma 2
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non  riservataart. 148, comma 15 con rif. ai comma 8
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o  svolte senza osservare le prescrizioni imposteart. 154, comma 8
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia;  sosta negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in  corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi  riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal  proprio veicoloart 161, comma 1 e 3
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri  abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di  protezione rifrangenti individualiart. 162, comma 5
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre  prescrizioniart. 165, comma 3
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della  massa per veicoli sino a 10 t.art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 , lett. b)
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali  per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei  documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezzaart. 168, comma 9 bis
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovettureart. 169, comma 9
art. 174, comma 5 per violazione tempi di guida
art. 174, comma 7 terzo periodo per violazione  tempi di guida
art. 174, comma 8
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe,  sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza  delle autostradeart. 175, comma 14 con riferimento al comma 7, lett. a)
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle  superstrade (strade extraurbane principali) Rientrano in questa ipotesi: –  lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di  parcheggio – esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc.art. 175, comma 16
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in  autostrada o sulle superstrade Rientrano in questa ipotesi ad esempio: –  non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade  servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti  sulle corsie di scorrimento; – uscire dalle stesse autostrade o superstrade  senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione – cambiare corsia di  marcia senza la preventiva segnalazione – in caso di arresto del traffico su  tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il  transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino  possibile alla striscia di sinistra della prima corsia – lasciare in sosta di  notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di  emergenza – procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle  superstrade – non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del  pedaggioart. 176, comma 21
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a  servizi di polizia, antincendio e autoambulanzeart. 177 comma 5
art. 178, comma 5 per violazione tempi di guida
art. 178, comma 7 terzo periodo per violazione  tempi di guida
art. 178, comma 8
art. 188, comma 4
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la  salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei  luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla  circolazione; fornire le proprie generalità; etc..art. 189, comma 9
Violazioni che comportano la perdita di 3 puntiArticolo
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40  km/hart. 142, comma 8
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpassoart. 148, comma 15 con riferimento al comma 2
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate  categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente  collisione con soli danni a coseart. 149, comma 4
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietateart. 153, comma 10
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul  veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgentiart. 164, comma 8
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30%  della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 , lett. c)
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di  container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con  eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero  aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.art. 167, comma 7
art. 174, comma 7 secondo periodo
art. 178, comma 7 secondo periodo
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agentiart. 192 comma 6
Violazioni che comportano la perdita di 4 puntiArticolo
Circolare contromano (non in curva)art. 143, comma 11
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con  carreggiata a due o più corsieart. 143, comma 13 con riferimento al 5
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o  che potrebbero causare pericoloart. 161, comma 2
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al  30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.art. 167, commi 2, 3, 5 e 6, lett. d)
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite  consentitoart. 168, comma 7
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi  o a noleggioart. 169, comma 8
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non  saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non  coperto adeguatamenteart. 175, comma 13
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio  comportamentoart. 189, comma 5 primo periodo
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l’attraversamento  di una strada senza strisce pedonaliart. 191, comma 2
Violazioni che comportano la perdita di 5 puntiArticolo
Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si  svolge la circolazioneart. 141, comma 8
Violare gli obblighi relativi alla precedenzaart. 145, comma 10, con  rif. 2,3,4,6,7,8 e 9
Mancato rispetto delle regole di sorpassoart. 148, comma15 Con rif. al 3 comma
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi  danni ai veicoliart. 149, comma 5, secondo periodo
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade  di montagna causando gravi danni a veicoliart. 150, comma 5 con riferimento all’art.149 comma 5
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco  irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali  condizioni.art. 171, comma 2
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato  minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambiniart. 172 comma 10
Alterare il corretto uso delle cinture.art. 172, comma 11
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo  delle lenti se prescritteart. 173, commi 3 e 3bis
art. 174, comma 5 per violazione tempi di riposo
art. 174, comma 7 terzo periodo per violazione  tempi di riposo
art. 178, comma 5 per violazione tempi di riposo
art. 178, comma 7 terzo periodo per violazione  tempi di riposo
Guidare in stato di ebbrezza per conducenti di cui all’art. 186-bis, comma 1art. 186-bis, comma 2
Violazioni che comportano la perdita di 6 puntiArticolo
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h.art. 142, comma 9
Mancata osservanza dello stopart. 145, comma 5
Passaggio con semaforo rosso o agente del trafficoart. 146, comma 3,
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livelloart. 147, comma 5
Violazioni che comportano la perdita di 8 puntiArticolo
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente  con lesioni graviart. 149, comma 6
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade  di montagna che abbia causato gravi lesioni a personeart. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci,  delle curve o dei dossiart. 154, comma 7
Violare l’obbligo di precedenza ai pedoniart. 191, comma 1
Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato  di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento in una strada sprovvista  di strisce pedonaliart. 191, comma 3
Violazioni che comportano la perdita di 10 puntiArticolo
Gareggiare in velocitàart. 141, comma 9, terzo periodo
Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/hart. 142, comma 9-bis
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata  visibilità o su strada divisa in carreggiate separateart. 143, comma 12
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci  etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai  semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso  di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..art.148, comma 16 terzo periodo
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle  prescrizioniart. 168, comma 8
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali  relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoliart. 168, comma 9
Superamento della durata dei periodi di guida del 20% per cento rispetto al  limite giornaliero massimoart. 174, comma 6
Effettuare retromarcia in autostradaart. 176, comma 20 con riferimento al comma 1, lett. b)
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie  di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previstiart. 176, comma 20 con rif. comma 1 lett c) e d)
art. 178, comma 6
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocitàart. 179, commi 2 e 2 bis
Guidare in stato di ebbrezzaart. 186, comma 2 e 7
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze  stupefacentiart. 187, comma 7 e 8
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio  comportamentoart. 189, comma 5 secondo periodo
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio  comportamentoart. 189, comma 6
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reatoart. 192 comma 7

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti  punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura  indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di  cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una  tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella  medesima (2). L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve  risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu’ violazioni delle  norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.  Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e’ prevista  la sospensione o la revoca della patente.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che  comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla  definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli  abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto  il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i  procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano  decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di  trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia  dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la  proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi  medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale  responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il  proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi  dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro  sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati  personali e della patente del conducente al momento della commessa  violazione.(4) Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il  suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati,  entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso  persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo,  di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 263 a euro 1.050. (4) (8) La comunicazione al Dipartimento per i  trasporti terrestri avviene per via telematica. (3)

3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe  nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in  tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal  Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia  esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole  ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i  trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di  certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la  frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova  di esame.(5) A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve  essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli  abilitati alla guida.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti  i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di  svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la  mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di  comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina  l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.  Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di  due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la  decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti  fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve  sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della  patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di  almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di  dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la  decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per  territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,  dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti  entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di  guida e’ sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente  ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di  sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura degli organi di  polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla  conservazione del documento. (1)

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di  punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha  pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi  dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici  giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta  giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida.

Tabella di decuratazione punteggio

Art. 141 – Velocità.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 141, comma 8.5Non regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Art. 142 – Limiti di velocità.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 142, comma 8.3Superare i limiti massimi di velocità di oltre 10 Km/h e non oltre i 40 Km/h.
Art. 142, comma 9.6Superare i limiti di velocità di oltre 40 Km/h ma meno di 60 Km/hSospensione della patente o del CIG da 1 a 3 mesi (da 8 a 18 mesi in caso di recidiva nel biennio). Ai conducenti patentati da meno di tre anni la sospensione è aumentata di un terzo alla prima infrazione e raddoppiata alle infrazioni successive.
Art. 142, comma 9-bis.10Superare i limiti massimi di velocità di oltre 60 Km/h.Sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente.

Art. 143 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

Circolare contromano in corrispondenza delle curve, di raccordi convessi, in casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate.Sospensione della patente da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva nel biennio).

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 143, comma 11.4Circolare contromano (generico).
Art. 143, comma 12.
Art. 143, comma 13, con riferimento al comma 5.4Salvo diversa segnalazione, non percorrere la corsia più libera a destra in una carreggiata a due o più corsie per senso di marcia; percorrere la corsia o le corsie a sinistra senza effettuare sorpasso (esclusi i casi previsti dall’art. 144 “circolazione dei veicoli per file parallele”).

Art. 145 – Precedenza.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 145, comma 5.6I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nell’intersezione, quando sia prescritto con apposito segnale.In caso di recidiva nel biennio, per qualsiasi infrazione prevista dall’art. 145, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Art. 145, comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.5– Omettere di dare la precedenza:
  • ai veicoli provenienti da destra in una intersezione, salvo diversa segnalazione;
  • ai veicoli circolanti su rotaia negli attraversamenti di linee tranviarie e ferroviarie, salvo diversa segnalazione;
  • nelle intersezioni nelle quali l’obbligo sia prescritto da apposita segnaletica;
  • provenendo da luoghi non soggetti a pubblico passaggio (passi carrabili, passaggi privati, ecc);
  • provenendo da sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili (l’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco su strada);
  • quale conducente di veicolo su rotaia non rispettando il segnale negativo di precedenza.

– Non fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi in una intersezione, quando la prescrizione sia resa nota con apposito segnale (stop).

In caso di recidiva nel biennio, per qualsiasi infrazione prevista dall’art. 145, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 146, comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata.2Non osservare i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento o dagli agenti del traffico (tale decurtazione non si applica per le violazioni agli artt. 6 e 7 e 191, comma 4, e in quei casi in cui la segnaletica orizzontale vieta la sosta, ad es. striscia continua di margine della carreggiata).
Art. 146, comma 3.6Proseguire la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico la vietino (“rosso” o “giallo”).In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Art. 147 – Comportamento ai passaggi a livello.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 147, comma 5.6– Passaggi a livello:
  • non usare la massima prudenza per evitare incidenti e non osservare le segnalazioni di cui all’art. 44;
  • non assicurarsi dell’arrivo di un treno;
  • attraversare quando le barriere siano chiuse, stiano per chiudersi o per aprirsi o siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica o i mezzi sostitutivi;
  • non sgomberare sollecitamente il passaggio a livello;
  • non attuare lo spostamento del veicolo in caso di arresto forzato dello stesso sui binari o non adoperarsi, per quanto possibile, per evitare ogni pericolo per le persone nonché per fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.
In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Art. 148 – Sorpasso.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 148, comma 15, con rif. al comma 2.3Sorpassare a destra senza osservare le prescrizioni dell’art. 148, comai  2 (condizioni per effettuare il sorpasso).
Art. 148, comma 15, con rif. al comma 3.5Inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 148, comma 3.In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Art. 148, comma 15 con rif. al comma 8.2Condizioni per effettuare il sorpasso dei tram.
Art. 148, comma 16, terzo periodo.10– Sorpassare:
  • tram o filobus quando siano fermi per la salita o la discesa dei viaggiatori;
  • un veicolo quando ne stia sorpassando un altro o che stia procedendo con lentezza per motivi di traffico o che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale;
  • in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità (in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o  a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale);
  • in prossimità delle intersezioni (con l’esclusione dei punti a), b), c) e d) del comma 12);
  • in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere (salvo che la circolazione stradale sia regolata da semaforo).
  • sorpassare con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. nelle strade in cui il divieto sia imposto da apposita segnaletica.
Sospensione della patente da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 mesi per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.)Per i conducenti patentati da meno di tre anni la sospensione è da 3 a 6 mesi.

Art. 149 – Distanza di sicurezza tra veicoli.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 149, comma 4.3Non rispettare la distanza di sicurezza in modo da non garantire in ogni caso l’arresto tempestivo al fine di evitare le collisioni con i veicoli che precedono.In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Art. 149, comma 5, secondo periodo.5Violare gli obblighi relativi alla distanza di sicurezza dalla cui inosservanza, in caso di collisione,  è derivato un grave danno ai veicoli tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, quando il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in tale violazione.In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Art. 149, comma 6.8Violare gli obblighi relativi alla distanza di sicurezza dalla cui inosservanza, in caso di collisione,  sono derivate lesioni gravi alle persone.In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Art. 150 – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 150, comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 5.5Inosservanza delle disposizioni dell’art. 150 che provocano collisioni e conseguenti gravi danni ai veicoli tali da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7.
Art. 150, comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 6.8Inosservanza delle disposizioni dell’art. 150 che provocano collisioni e conseguenti lesioni gravi alle persone.

Art. 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 152, comma 3.1– Non utilizzare, fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e se prescritte le luci della targa e d’ingombro.
– Mancato uso durante la marcia per ciclomotori e motocicli, delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e se prescritte delle luci della targa.

Art. 153 – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 153, comma 10.3Mancato spegnimento dei proiettori di profondità, passando a quelli anabbaglianti quando:
  • si incrociano altri veicoli;
  • se ne seguono altri a breve distanza;
  • in qualsiasi altra circostanza ove vi sia il pericolo di abbagliamento.
Art. 153, comma 11.1Violazione delle altre prescrizioni stabilite dall’art. 153 (ovvero usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa).
  • da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere;
  • di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
  • per i ciclomotori (e i quadricicli leggeri) e i motocicli in qualsiasi condizione di marcia (proiettori anabbaglianti e luci di posizione);
  • nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali per tutti i veicoli (luci di posizione, luci targa e proiettori anabbaglianti e se prescritte le luci di ingombro);
  • durante la fermata e la sosta, ad eccezione dei velocipedi, dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, nei casi in cui il veicolo non sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata.

Art. 154 – Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 154, comma 7.8Effettuare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
Art. 154, comma 8.2Violazione delle altre prescrizioni  previste dall’art. 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre).

Art. 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 158, comma 2, lett. d), g), h).2Sosta:
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia;
  • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide;
  • nelle corsie o nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Art. 161 – Ingombro della carreggiata.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 161, commi 1 e 3.2
  • Ingombro della carreggiata;
  • Omessa segnalazione dell’ingombro
Art. 161, commi 2.4Non adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito in caso di caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio.

Art. 162 – Segnalazione di veicolo fermo.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 162, comma 5.2
  • Omessa segnalazione con segnale mobile di pericolo a distanza regolamentare  dei veicoli (esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli) fermi,  fuori dei centri abitati, sulla carreggiata per qualsiasi motivo, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo.
  • Omessa presegnalazione dell’ostacolo in altro modo, in assenza di segnale mobile di pericolo.
  • Segnale mobile di pericolo non idoneo, non conforme al modello approvato o privo degli estremi di approvazione.
  • Omesso utilizzo dei dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo nei casi indicati dall’art. 162, comma 1.

Art. 164 – Sistemazione del carico sui veicoli.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 164, comma 8.3Non osservare, nella sistemazione del carico, le prescrizioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 164 (a titolo esemplificativo: segnalazione delle sporgenze, anticaduta, visibilità della targa e dei segnali con braccio, limiti di carico e di sagoma, stabilità del carico, ecc.)

Art. 165 – Traino di veicoli in avaria.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 165, comma 3.2Non osservare, nel traino dei veicoli in avaria, le prescrizioni previste nei commi 1 e 2 dell’art. 165 (il traino deve essere effettuato attraverso un solido collegamento, mediante aggancio con fune, catena, cavo o barra rigida o altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili; durante il traino deve essere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di tutti gli indicatori di direzione oppure in mancanza utilizzando a tergo del veicolo il pannello quadrangolare di cui all’art. 164 ovvero il segnale mobile di pericolo – triangolo).

Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. alla lettera a): eccedenza non superiore a 1 t.1Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, non superiore a 1 t.Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l’eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, non supera il 10% della massa complessiva.
Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. alla lettera b): eccedenza non superiore a 2 t.2Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, non superiore a 2 t.Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l’eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, non supera il 20% della massa complessiva.
Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. alla lettera c): eccedenza non superiore a 3 t.3Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, non superiore a 3 t.Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l’eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, non supera il 30% della massa complessiva.
Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. alla lettera d): eccedenza  sup. a 3 t.4Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, superiore a 3 t.Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l’eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, supera il 30% della massa complessiva.
Art. 167, comma 7.3Circolare, al di fuori delle autostrade o delle strade con carreggiata non inferiore a m. 6,50 o con altezza libera delle opere di sottovia con un franco minimo non inferiore a 20 cm. o a 30 cm. rispettivamente, con veicoli:
  • adibiti al trasporto specifico di veicoli (bisarche);
  • per il trasporto containers o ad altezza variabile per il trasporto di animali vivi.

Art. 168 – Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 168, comma 7.4Circolare con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose la cui m.c.p.c. risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione (non è prevista tolleranza).
Art. 168, comma 8.10Trasportare merci pericolose senza la regolare autorizzazione, quando prescritta, o senza rispettare le condizioni imposte nell’autorizzazione a tutela della sicurezza.Sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi.In caso di reiterazione consegue la confisca amministrativa del veicolo.
Art. 168, comma 9.10Trasportare merci pericolose senza rispettare le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali  emanati in materia.Sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi.
Art. 168, comma 9-bis.2Trasportare merci pericolose senza rispettare le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali  e accordi internazionali emanati in materia.

Art. 169 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 169, comma 8.4Trasportare su veicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi.Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi.
Art. 169, comma 9.2Trasportare su autovetture un numero di persone superiore al numero di posti indicati nella carta di circolazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 169 (è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di 2 ragazzi di età inferiore a 10 anni purché accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni).
Art. 169, comma 10.1Non osservanza delle prescrizioni previste dai commi 1, 4, 5 e 6 dell’art. 169 (libertà di movimento e di visibilità del conducente, posizionamento dei passeggeri, trasporto animali domestici).

Art. 170 – Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 170, comma 6.1Violazione delle prescrizioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (trasporto di  persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).

Art. 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 171, comma 2.5Non indossare (conducente ed eventuale passeggero), durante la marcia, il casco protettivo regolarmente allacciato, conforme ai tipi omologati, su ciclomotori a due ruote, su motocicli di qualsiasi cilindrata o su motocarrozzette  esclusi i casi previsti dal comma 1 bis dell’art. 171 (esenzione del casco per i ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza).

Art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 172, comma 10.5Non utilizzo, durante la marcia, delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti (quando il mancato uso riguarda il minore della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso)In caso di recidiva nel biennio, sospensione della patente da 15 gg. a 2 mesi.
Art. 172, comma 11.5Utilizzo delle cinture di sicurezza alterandone od ostacolandone il normale funzionamento.

Art. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 173, comma 3 e 3-bis.5
  • Conducente che, durante la guida, non fa uso di lenti o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente.
  • Conducente che, durante la marcia, fa uso di telefonino, di apparecchi radiotelefonici ovvero cuffie sonore (è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani,  purché il conducente sia in possesso di adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie).

Art. 174 – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 174, comma 5.2Durante la guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, superare i periodi di guida prescritti.
Art. 174, comma 5.5Durante la guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, non osservare i periodi di riposo prescritti.
Art. 174, comma 6.10Superava del 20% il limite massimo giornaliero dei periodi di guida consentiti.
Art. 174, comma 6.10Superava del 20% il limite minimo giornaliero dei periodi di riposo prescritti.
Art. 174, comma 7 primo periodo.1Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo settimanale dei periodi di guida.
Art. 174, comma 7, secondo periodo.3Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo settimanale dei periodi di riposo.
Articolo 174,comma 7, terzo periodo.2Conducente che non rispetta per oltre il 20% il limite massimo settimanale dei periodi di guida.
Articolo 174, comma 7, terzo periodo.5Conducente che non rispetta per oltre il 20% il limite minimo settimanale dei periodi di riposo.
Art. 174, comma 82Conducente che non rispetta le disposizioni del regolamento CE relativo alle pause di guida.

Art. 175 – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 175, comma 13.4Circolare, sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, con veicoli aventi carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; con veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione.
Art. 175, comma 14, con riferimento al comma 7, lett. a).2Effettuare il traino di veicoli, che non siano rimorchi, su autostrade o su strade extraurbane principali, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale.
Art. 175, comma 16.2Circolare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e su altre strade individuate con decreto ministeriale con i seguenti veicoli:
  • velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
  • altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva fino a 1300 Kg;
  • veicoli non muniti di pneumatici;
  • macchine agricole e macchine operatrici;
  • veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
  • veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
  • veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti prestabiliti;
  • veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
  • veicoli con carico non opportunamente sistemato o fissato;

Art. 176 – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 176, comma 20, con riferimento al comma 1, lett. b).10Effettuare, sulle autostrade o strade extraurbane principali, retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza (fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio).
Art. 176, comma 20, con riferimento al comma 1, lettera c) e d).10Circolare sulle corsie per la sosta di emergenza o sulle corsie di variazione di velocità, fuori dei casi previsti, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali indicate con decreto ministeriale.Sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi.
Art. 176, comma 21.2Non rispettare le altre disposizioni dell’art. 176 (esclusi i commi 17, 18, 19 e 20).

Art. 177 – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 177, comma 5.2Inosservanza dell’obbligo di lasciare libero il passo o, se necessario di fermarsi o di seguire da presso i veicoli che facciano uso del dispositivo acustico supplementare di allarme.

Art. 178 – Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 178 comma 5.2Conducente che non rispetta il limite massimo giornaliero dei periodi di guida.
Art. 178 comma 5.5Conducente che non rispetta il limite minimo giornaliero dei periodi di riposo.
Art 178 comma 6.10Superava del 20% il limite massimo giornaliero dei periodi di guida consentiti.
Art. 178 comma 6.10Superava del 20% il limite minimo giornaliero dei periodi di riposo prescritti.
Art. 178, comma 7 primo periodo.1Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo settimanale dei periodi di guida.
Art. 178, comma 7, secondo periodo.3Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo settimanale dei periodi di riposo.
Articolo 178, comma 7, terzo periodo.2Conducente che non rispetta per oltre il 20% il limite massimo settimanale dei periodi di guida.
Articolo 178, comma 7, terzo periodo.5Conducente che non rispetta per oltre il 20% il limite minimo settimanale dei periodi di riposo.
Art. 178, comma 82Conducente che non rispetta le disposizioni del regolamento CE relativo alle pause di guida.

Art. 179 – Cronotachigrafo.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 179, commi 2 e 2 bis.10
  • Circolare con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, se prescritto, ovvero munito di cronotachigrafo non funzionante, ovvero non rispondente alle caratteristiche previste ovvero alterato o con i sigilli manomessi o con foglio di registrazione non inserito.
  • Circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, se prescritto, ovvero con limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o alterato o  non funzionante ovvero con sigilli manomessi.

Art. 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcool.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 186, commi 2 e 7.10
  • Guidare in stato di ebbrezza a seguito di ingerimento di bevande alcoliche.
  •  Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all’art. 186, commi 3, 4, e 5.
Sospensione della patente da 15 gg. a 3 mesi, ovvero da 1 mese a 6 mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida.Qualora il conducente non si sottoponga alla visita medica disposta ai sensi dell’art. 119 comma 4 entro il termine di 60 gg., il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. Qualora dall’accertamento etilometrico risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

Art. 186-bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalemente l’attività di trasporto di persone o di cose.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 186-bis, comma 2.5Conducente con tasso alcolemico minore di 0,5 g/l, anche se responsabile di incidente stradale.
Art. 186-bis, comma 3.10Conducente con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, anche se responsabile di incidente stradale;Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.Se responsabile di incidente stradale sospensione della patente da 6 a 12 mesi + fermo amministrativo del veicolo per 180 gg.
Art. 186-bis, comma 3.10Conducente con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.Sospensione della patente in base al tasso alcolemico.Revoca della patente quando previsto.Sequestro o fermo amministrativo del veicolo quando previsti.

Art. 187 – Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 187, commi 1 e 8.10
  • Guidare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all’art. 187, commi 2, 3, e 4.
Sospensione della patente da 15 gg. a 3 mesi, ovvero da 1 mese a 6 mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida.Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dalle strutture indicate dal comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione.

Art. 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 188, comma 4.2Utilizzo improprio dell’autorizzazione per invalidi.

Art. 189 – Comportamento in caso di incidente.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 189, comma 5, primo periodo.4Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose.
Art. 189, comma 5, secondo periodo.10Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose, se dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7.Sospensione della patente da 15 gg. a 2 mesi.
Art. 189, comma 6.10Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle persone ovvero darsi alla fuga.Sospensione della patente da 1 a 3 anni.
Art. 189, comma 9.2In caso di coinvolgimento in un incidente:
  • non adottare ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi o  disperse tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;
  • non evitare l’intralcio della circolazione ove dall’incidente siano derivati solo danni alle cose;
  • non fornire le proprie generalità o altre informazioni utili.

Art. 191 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 191, comma 1.8Omessa precedenza ai pedoni sull’attraversamento pedonale.
Art. 191, comma 2.4Conducente che non tiene un comportamento idoneo a consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento della carreggiata priva di attraversamento pedonale, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Art. 191, comma 3.8Conducente che omette di fermarsi quando la persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rosso o altrimenti riconoscibile, attraversa o si accinge ad attraversare la carreggiata.

Art. 192 – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

Norma violataPuntiInfrazioneSanz. accessoria
Art. 192, comma 6.3
  • Non fermarsi all’invito dei funzionari ufficiali ed agenti di polizia stradale.
  • Non esibire al personale di cui sopra il documento di circolazione, la patente di guida, se prescritti e ogni altro documento che il conducente deve avere con sé.
  • Non consentire l’ispezione del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento dello stesso.
  • Inottemperanza all’ordine di non proseguire la marcia in caso di  gravi difetti o irregolarità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o dei pneumatici.
  • Inottemperanza all’ordine di non proseguire la marcia in caso di veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, se prescritti.
  • Inottemperanza alle segnalazioni impartite da personale militare per la progressione di convogli militari.
Art. 192, comma 7.10Non arrestarsi ai posti di blocco istituiti da organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per i controlli  necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio (qualora il fatto non costituisca reato).

Tabella di sintesi con i calcoli delle percentuali e delle eccedenze

Superamento tempi di guida giornalieriNorma violataPercentuale di riferimentoSanzione
Art174 c. 4 Guida superiore dal 10% della durata massima previstaDa 38,00 a 152,00 euroDecurtazione punti 0
Art174 c. 5 Guida superiore dal 10%, fino al 20% della durata massima previstaDa 300 a 1.200 euroDecurtazione punti 2
Art174 c. 6 Guida superiore dal 20% della durata massima previstaDa 400 a 1.600 euroDecurtazione punti 10
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che la guida massima giornaliera è fissata in 9 o 10 ore a seconda dei casi per cui avremo:a): 9 ore sono pari a 540 minuti ed il 10% è pari a 54 minuti mentre il 20% è pari a 108 minutib): 10 ore sono pari a 600 minuti ed il 10% e ̀pari a 60 minuti mentre il 20% e ̀pari a 120 minuti
Insufficienti tempi di riposo giornalieriNorma violataPercentuale di riferimentoSanzione
Art174 c. 4 Riposo fino al 10% in meno della durata minima previstaDa 200 a 800 euroDecurtazione punti 0
Art174 c. 5 Riposo dal 10% fino al 20% in meno della durata minima previstaDa 350 a 1.200 euroDecurtazione punti 5
Art174 c. 6 Riposo oltre al 20% in meno della durata minima previstaDa 400 a 1.600 euroDecurtazione punti 10
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che il periodo di riposo giornaliero è fissato in 9 o 11 (oppure 3+9) ore a seconda dei casi per cui avremo:1. 9 ore sono pari a 540 minuti ed il 10% è pari a 54 minuti mentre il 20% è pari a 108 minuti2. 11 ore sono pari a 660 minuti ed il 10% e ̀pari a 66 minuti mentre il 20% e ̀pari a 132minutiQuindi nella ipotesi di riposo minimo fino al 10% in meno ossia il comma 4 avremo un periodo accertato:

• per le 9 h = compreso tra le 9 e le 8 ore e 6 minuti

• per le11 h = compreso tra le 11 e le 9 ore e 54 minuti

Quindi nella ipotesi di riposo minimo fino al 20% in meno ossia il comma 5, avremo un periodo accertato:

• per le 9 h = compreso tra le 9 e le 7 ore e 12 minuti a ritroso

• per le 11 h = compreso tra le 11 e le 8 ore e 48 minuti a ritroso

Superamento tempi di guida giornalieriNorma violataPercentuale di riferimentoSanzione
Art174 c. 4 Guida superiore dal 10% della durata massima previstaDa 38,00 a 152,00 euroDecurtazione punti 0
Art174 c. 5 Guida superiore dal 10%, fino al 20% della durata massima previstaDa 250 a 1.000 euroDecurtazione punti 1
Art174 c. 6 Guida superiore dal 20% della durata massima previstaDa 400 a 1.600 euroDecurtazione punti 2
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che la guida massima settimanale è fissata in 56 ore per cui avremo:• il 10% di 56 ore è pari 336 minuti equivalenti a 5 ore e 36 minuti• mentre il 20% di 56 ore è pari a 672 minuti equivalenti a 11 ore e 12 minuti per cui avremo un riferimento paria 67 ore e 12 minuti
Insufficienti tempi di riposo giornalieriNorma violataPercentuale di riferimentoSanzione
Art174 c. 4 Riposo fino al 10% in meno della durata minima prevista—-
Art174 c. 5 Riposo dal 10% fino al 20% in meno della durata minima previstaDa 350 a 1.400 euroDecurtazione punti 3
Art174 c. 6 Riposo oltre al 20% in meno della durata minima previstaDa 400 a 1.600 euroDecurtazione punti 5
L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che il periodo di riposo settimanale è fissato in 45 ore e può essere ridotto fino ad un periodo minimo di 24 ore per cui avremo:• 45 ore sono pari a 2700 minuti ed il 10% è pari a 4 ore e 30 minuti mentre il 20% è pari a 9 ore24 ore sono pari a 1440 minuti ed il 10% e ̀pari a 2 ore e 24 minuti mentre il 20% e ̀pari a 4 ore e 48 minuti
Mancata effettuazione delle interruzioni alla guidaNorma violataPercentuale di riferimentoSanzione
Art174 c. 8 Nessuna percentualeDa 155 a 620Decurtazione punti 2
Conducente sprovvisto dell’estratto di servizio o copia orario di lavoro Norma violataSanzione
Art174 c. 9Da 307 a 1.228Decurtazione punti 0
Conducente che circola durante il periodo di intimazione a non proseguireNorma violataSanzione
Art174 c. 11Da 1.769 a 7.078Ritiro patente di guida
Impresa che non osserva le disposizioni del regolamento CE 561/06 Norma violataSanzione
Art174 c. 14La sanzione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisceDa 307 a 1.228

Si ricordano le particolari sanzioni in caso di accertamento in orario notturno: se la violazione è commessa dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

Si riportano le modalità di gestione dei conducenti e veicoli nell’accertamento delle infrazioni “in itinere” ovvero attuali, che dispongono la necessità di scontare gli esuberi di guida o il difetto di riposo. Il legislatore ha voluto dare un giro di vite rispetto alla normativa pregressa dove, l’obbligo di scontare i periodi non regolari per altro previsto, non imponeva il ritiro dei documenti di circolazione.

Vediamo le novità operative come riportate dal codice: “Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo.

Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

L’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. “

Viene risolta una diatriba sulla territorialità degli accertamenti che a mio parere non aveva motivo di essere in quanto, la normativa comunitaria in questione, per definizione ha una valenza territoriale molto più vasta di quella nazionale. Comunque il novellato articolo recita che:

“Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia”.

Spero di avere fornito spunti di riflessione su aspetti che sicuramente non mancheranno di essere oggetto di discussione come ad esempio la mancata previsione “in via speciale” di sanzioni relative alla violazione dei periodi di riposo settimanali nella fascia “intra” il 10%. Personalmente ritengo tale mancanza meritevole di riforma, appena possibile, anche per non creare situazioni di disparità di trattamento con i conducenti europei.

Altra osservazione riguarda la mancata previsione di una graduazione delle sanzioni rispetto alla omessa effettuazione delle interruzioni alla guida continua. Evidentemente il legislatore ha voluto colpire le infrazioni ritenute più pericolose sugli esuberi complessivi giornalieri e settimanali, anche se per l’illecito della guida continua è stata comunque prevista una decurtazione di 2 punti, naturalmente dal C.Q.C. per chi ne è munito ed inquadrato nel rapporto di lavoro come autista.

Infine si rileva l’aumento di quasi quattro volte delle sanzioni a carico della Impresa che non osserva le disposizioni del regolamento comunitario, riconoscendo in capo alle stesse, una responsabilità diretta in ordine alla pianificazione ed alla gestione dei viaggi dei propri autisti.

Può sembrare difficile coniugare efficienza e rispetto delle tempistiche, ed in effetti se ci caliamo nel sistema trasporto italiano troviamo notevoli difficoltà. Tuttavia la sfida da raccogliere in termini di meno incidentalità e riduzione delle vittime della strada deve, a mio parere, coinvolgere tutti.

Le norme sopra indicate entrano in vigore a far data 13 agosto 2010.