Corsi per conseguimento e rinnovo patente agricola

Secondo la Circolare del 22/02/2013 Prot. n. 4857 Macchine agricole ed operatrici (che ha riscritto in gran parte l’articolo 124 del Codice della Strada relativo alla guida delle macchine agricole e della necessaria patente) per la guida delle:

MACCHINE AGRICOLE (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

  • A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, C.d.S (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
  • B se le stesse superano i limiti su descritti.

MACCHINE OPERATRICI (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:

  • B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
  • C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).

OLTRE ALLA PATENTE…

CHI UTILIZZA COME STRUMENTI DI LAVORO MACCHINE AGRICOLE (trattori e cingoli), carrelli elevatori o altre attrezzature deve munirsi di una abilitazione specifica, chiamata “patentino agricolo” che in realtà rispecchia la frequenza di un corso sulla sicurezza per la gestione di strumenti di lavoro secondo il decreto Legislativo 81/08.

IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ ACCREDITATE SU SCALA NAZIONALE E CON DOCENTI ABILITATI SI SVOLGONO CORSI A UN PREZZO COMPETITIVO e sulla base delle vostre esigenze, ANCHE IL FINE SETTIMANA O IN ORARIO SERALE e che richiedono un impegno di 4 ore per il rinnovo.

LA LEGGE

Al 31/12/2015 l’Accordo tra Stato e Regioni (n. 60 del 12 marzo 2012) istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, il cosiddetto «Patentino» richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).

RINNOVO

  • CHI: qualunque titolare, socio, coadiuvante familiare, dipendente o lavoratore autonomo e in generale chiunque utilizzi trattori agricoli e forestali gommati e cingolati da almeno due anni (oltre che per es. i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra come escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo)
  • QUANDO: entro e non oltre il 31/12/2018
  • COME: FREQUENZA DI UN CORSO DI 4 ORE PER I TRATTORI AGRICOLI GOMMATI E CINGOLATI

CONSEGUIMENTO

  • CHI: qualunque persona utilizzi i mezzi agricoli senza poter dimostrare al 31/12/2015 due anni di formazione pregressa o esperienza documentata.
  • QUANDO: la scadenza era il 31/12/2015: DEVE GIÀ AVERLO PER UTILIZZARE GLI STRUMENTI
  • COME: frequenza di un corso di 8 ore per i trattori agricoli gommati (per es.) + 5 ore per trattore agricoli cingolati

SANZIONI PREVISTE

La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D. Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni per la mancata formazione secondo l’ Art. 55, co. 5, lett. c sono:

Per il Datore di Lavoro (Art. 36, co. 1 e 2; Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

Più, comunque, delle multe è da fare particolare attenzione, in caso di incidente, alla possibile NON COPERTURA da parte dell’Assicurazione, se NON si è ancora abilitati.

LA SCADENZA SI AVVICINA ANCHE PER IL RINNOVO!
NON ASPETTARE PER NON INCORRERE IN SANZIONI!

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