Conversione patente

Conversione patenti ue

Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro UE, può (e non “deve”) richiedere in sostituzione del proprio documento di guida l’equipollente patente italiana: la possibilità di convertire in patente italiana una patente rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea, nel caso in cui il titolare trasferisca la sua residenza in Italia, si presenta quindi come procedura meramente facoltativa, tanto da rivestire ormai carattere residuale, essendo divenuta prassi normale quella della conservazione del documento originario.

Quindi il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea che acquisita la residenza in Italia, ha facoltà di:

  • chiedere la conversione della patente rilasciata da stato comunitario in equipollente documento italiano. Non vi è alcun limite di tempo per questa procedura
  • conservare la patente rilasciata da stato comunitario, chiedendone, eventualmente, il riconoscimento. Si tratta di riportare sul documento le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo. Questa operazione si rivelerà particolarmente utile in caso di richiesta di duplicato della patente comunitaria a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. In mancanza di registrazione dei dati significativi della patente, l’ufficio dovrà infatti richiederli allo Stato che ha rilasciato il documento, con evidente allungamento dei tempi di emissione del duplicato.

Conversioni patenti extra ue

I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione che:

  • la patente estera sia in corso di validità;
  • la patente estera sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia
  • il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e 120 CDS;
  • esista reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero (allo scopo vengono stipulati appositi accordi bilaterali)
  • venga presentata domanda entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

    • ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
    • ALGERIA
    • ARGENTINA
    • AUSTRIA
    • BELGIO
    • BULGARIA
    • CIPRO
    • CROAZIA
    • DANIMARCA
    • ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
    • EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
    • ESTONIA
    • FILIPPINE
    • FINLANDIA
    • FRANCIA
    • GERMANIA
    • GIAPPONE
    • GRAN BRETAGNA
    • GRECIA
    • IRLANDA
    • ISLANDA
    • ISRAELE
    • LETTONIA
    • LIBANO
    • LIECHTENSTEIN
    • LITUANIA
    • LUSSEMBURGO
    • MACEDONIA
    • MALTA
    • MAROCCO
    • MOLDOVA
    • NORVEGIA
    • PAESI BASSI
    • POLONIA
    • PORTOGALLO
    • PRINCIPATO DI MONACO
    • REPUBBLICA CECA
    • REPUBBLICA DI COREA
    • REPUBBLICA SLOVACCA
    • ROMANIA
    • SAN MARINO
    • SERBIA
    • SLOVENIA
    • SPAGNA
    • SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
    • SVEZIA SVIZZERA
    • TAIWAN
    • TUNISIA
    • TURCHIA
    • UNGHERIA
    • URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)

    ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

    • CANADA: personale diplomatico e consolare
    • CILE: diplomatici e loro familiari
    • STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
    • ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari