La revisione dei veicoli è una operazione atta a costatare la permanenza dei requisiti tecnici dei veicoli ed il contenimento delle emissioni inquinanti.
LA REVISIONE
La revisione può essere effettuata presso gli Uffici motorizzazione civile o presso le officine autorizzate dal ministero dei Trasporti. Presso un Ufficio motorizzazione civile si deve seguire questa procedura: bisogna compilare il modello MC 2100 in distribuzione presso detti uffici ed allegare l’attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) e prenotare la visita e prova del veicolo. Presso una officina autorizzata la prassi amministrativa è svolta direttamente dall’officina.
La visita di revisione prevede il controllo di tutte le parti meccaniche soggette ad usura e la verifica del mantenimento degli standard di sicurezza con particolare attenzione verso: funzionamento e corretta regolazione dei dispositivi visivi di illuminazione e segnalazione nonchè dei dispositivi acustici, collaudo dell’impianto frenante degli ammortizzaatori e delle sospensioni. La visita deve inoltre verificare il contenimento delle emissioni inquinanti mediante l’analisi dei gas di scarico.
Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione.
In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine “ripetere” il veicolo può circolare ma si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine“sospeso” il veicolo non può circolare e si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare nuovamente.
Si parla di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli Ufficio motorizzazione civile a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione. Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata.
REVISIONE SCADUTA
Se la revisione è scaduta non è ammessa la circolazione salvo che per i veicoli con revisione annuale purchè la prenotazione della visita sia effettuata prima della scadenza.
La sanzione prevista è di 159 euro (più fermo amministrativo se il fatto avviene in autostrada) e l’annotazione sulla carta di circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione fino ad effettuazione di una revisione.
La circolazione durante il predetto periodo di sospensione prevede una sanzione di 1842 euro ed il fermo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterata violazione si procede alla confisca del mezzo.
N.B. Si pone un problema molto più serio in caso di mancata revisione: in caso di incidente infatti l’assicurazione potrà esercitare il diritto di rivalsa.
REVISIONI ANNUALI
Debbono procedere alla revisione ogni anno:
- Autobus Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
- Autoambulanze
- Veicoli atipici (tranne i veicoli di interesse storico)
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t Per ora resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.
REVISIONI PERIODICHE
Debbono procedere alla revisione con cadenza periodica:
- Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.;
- Quadricicli a motore;
- Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l’eventuale carrello appendice), autocaravan (vedi Circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);
- Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi approfondimenti).
- Veicoli di interesse storico cioè d’epoca (quelli immatricolati prima del 1960 devono effettuare la revisione solo presso gli uffici della motorizzazione)
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
N. B.: Eventuale carrello appendice deve essere sottoposto a revisione insieme al veicolo al quale è abbinato.