Decreto 443 11 dicembre 2013
Pubblichiamo in sintesi i limiti alla circolazione per l’anno 2014.
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, e merci pericolose di qualsiasi massa nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2014 di seguito elencati:
tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile; SOPPRESSO DM 27/03/14
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
dalle ore 16,00 del 1 agosto alle ore 22,00 del 2 agosto;
dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 8 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Per trasporto merci pericolose oltre ai periodi sopra indicati dal 30 maggio al 14 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva indipendentemente dalla massa complessiva.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio).
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
Per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
Deroghe
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani e periodici; prodotti per uso medico; latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, semi non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero e sottoprodotti derivanti da macellazione.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro
s) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
t) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
u) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Esenzioni con autorizzazione prefettizia
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Esenzioni senza autorizzazioni
il calendario non si applica per i veicoli eccezionali:
- adibiti a pubblico servizio per interventi di urgenza appartenenti a vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa ecc
- militari
- di proprietà di enti concessionari o proprietari di strade per motivi urgenti di servizio
- postali
- del servizio radiotelevisivo
- adibiti al trasporto di carburanti
- macchine agricole eccezionali che circolano su strade non comprese nel decreto 461 del 1999