Tempi di guida e riposo

Regolamento CE 561/2006 (trasporto nella Comunità Europea, Confederazione Svizzera, spazio economico europeo) e l’accordo AETR (altri stati).

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose o persone è desciplinata da:

  • regolamento CE 561/2006 se il trasporto si effettua all’interno della Comunità Europea, Confederazione Svizzera o dello spazio economico europeo che comprende anche Norvegia, Lichetestein ed Islanda
  • accordo AETR se il trasporto interessa altri stati.

Regolamento CE 561/2006

Il regolamento si applica a tutti i veicoli anche se circolanti vuoti immatricolati o non nella comunità europea:

  • con massa complessiva superiore a 3,5t
  • con più di 9 posti compreso il conducente

ESENZIONI

Sono esonerati dal rispetto di tale regolamento:

  • carri attrezzi limitatamente a percorsi inferiori a 100km dalla propria base operativa
  • veicoli antincendio, di polizia o protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni
  • veicoli delle forze armate
  • veicoli usati durante operazioni di salvataggio o di emergenza umanitarie
  • veicoli per trasporto di aiuti umanitari
  • veicoli di linea con percorsi inferiori a 50km
  • veicoli circolanti per prove tecniche o di riparazione
  • veicoli storici a norma dell’art. 60 CDS
  • veicoli per usi non commerciali di massa complessiva inferiore a 7,5t

La normativa comunitaria lascia poi a ciascun stato la facoltà di esentare altri veicoli. In Italia, sulla base di questa facoltà, il Ministero dei Trasoporti ha individuato altri veicoli per i quali non esiste l’obbligo di osservare le disposizioni del regolamento:

  • veicoli di massa inferiore a 7,5t impiegati dai fornitori di servizi postali
  • veicoli per la raccolta latte
  • veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi divertimento
  • veicoli adibiti alla manutenzione di fognature, acqua, gas, elettricità, nettezza urbana, telefonia, radiodiffusione e televisione.

PERIODI DI GUIDA

Il tempo di guida è il tempo che una persona passa alla conduzione di un mezzo. Il periodo di guida giornaliero è la somma dei tempi che il conducente passa effettivamente alla guida del veicolo anche se al di fuori della UE in un arco di tempo di 24 ore.

Si precisa che le 24 ore non sono necessariamente comprese tra le 00:00 di un giorno e le 00:00 del giorno successivo: se ad es. un conducente inizia la sua attività lavorativa alle ore 06:00 del lunedì il suo giorno lavorativo termina alle ore 06:00 del martedì.

IN 24 H UN CONDUCENTE NON DEVE SUPERARE LE 9 ORE DI GUIDA, ELEVABILI A 10 PER DUE VOLTE LA SETTIMANA.

Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle 00.00 del lunedì fino alle 24:00 della domenica anche se nell’arco di una settimana il conducente può articolare l’attività in qualsiasi momento (esempio dalle 00.00 del martedì fino alle 24:00 del lunedì successivo).

IN UNA SETTIMANA CIOÈ DOPO 6 PERIODI DI GUIDA NON SI DEVE SUPERARE LE 56 ORE DI GUIDA.
NELL’ARCO DI DUE SETTIMANE CONSECUTIVE NON SI DEVE SUPERARE LE 90 ORE DI GUIDA.

si precisa che il calcolo delle 90 ore va sempre riferito a due settimane in successione:

esempio a: 1 settimana 40 ore di guida 2 settimana 50 ore di guida 3 settimana 40 ore di guida 4 settimana 50 ore di guida ……..(OK)

esempio b: 1 settimana 40 ore di guida 2 settimana 50 ore di guida 3 settimana 50 ore di guida 4 settimana 40 ore di guida………(NO)

Le incombenze lavorative extra guida si possono così riassumere:

  • carico e scarico merci
  • tempi di attesa per carico e scarico merci
  • supervisione e attesa per salita o discesa passeggeri
  • pulizia e manutenzione veicolo
  • operazioni inerenti al trasporto come formalità amministrative, controlli polizia, operazioni in dogana imbarchi o sbarchi da treni e navi, disponibilità in azienda ecc
  • tempo impiegato per recarsi in un luogo a prendere in consegna un mezzo
  • riposo in cuccetta con veicolo in movimento condotto da altro autista
  • guida di veicoli esentati dal campo di applicazione della normativa

tutte queste attività non sono conteggiate nei tempi di guida ma andranno comunque a concorrere nel tempo di lavoro globale o tempo di impiego.

INTERRUZIONI

L’attività di guida, sia essa di 9 o 10 ore giornaliere, non può essere continuativa ma si devono prevedere degli adeguati periodi di pausa.

OGNI 4 ORE E MEZZA DI GUIDA IL CONDUCENTE DOVRÀ OSSERVARE ALMENO 45 MINUTI DI RIPOSO.

QUESTA INTERRUZIONE PUÒ ESSERE CONSECUTIVA O SPEZZATA DA UNA PAUSA DI 15 MINUTI PIÙ 30 MINUTI (NON VICEVERSA) DISTRIBUITE IN 4 ORE E MEZZA DI GUIDA.

esempio a: 1h guida 15 minuti riposo 3h1/2 di guida 30 minuti riposo
esempio b: 4h1/2 guida 45 minuti riposo
esempio c: 2h1/2 guida 15 minuti riposo 2h guida 30 minuti riposo

Si precisa che durante l’interruzione il conducente non può compiere nessuna incombenza lavorativa.

Attenzione: l’interruzione inferiore al tempo previsto si considera non fatta e sarà sanzionata. Inoltre i periodi di guida precedenti e successivi verrannouniti con conseguente probabile superamento anche dei tempi di guida con relative sanzioni.

RIPOSO GIORNALIERO

Ogni conducente nell’arco delle 24 (30 nel caso del doppio autista) ore deve disporre di un proporzionato tempo di riposo giornaliero durante il quale può disporre liberamente del tempo a disposizione senza compiere incombenze lavorative. Il tempo di riposo può essere trascorso in cuccetta con il veicolo in sosta.

IL PERIODO DI RIPOSO REGOLARE PREVEDE 11 ORE CONSECUTIVE O SPEZZATE IN DUE PERIODI NON INVERTIBILI DI 3 ORE PIÙ 9 ORE (8+1 ORA BONUS)

Il periodo di riposo regolare può essere interrotto per esigenze lavorative ad esempio per il trasferimento in nave traghetto al massimo due volte per un tempo massimo di 1 ora.

IL PERIODO DI RIPOSO RIDOTTO PREVEDE LA RIDUZIONE DEL RIPOSO A 9 ORE CONSENTITO PER TRE VOLTE IN UNA SETTIMANA.

Il periodo di riposo ridotto non può mai essere interrotto. Tuttavia la norma in caso di emergenza lascia la possibilità di spostare il mezzo purchè l’evento sia eccezionale e sottoscritto dall’autorità che ha richiesto lo spostamento.

Attenzione: Il periodo di riposo inferiore a quello previsto si considera non fatto se inferiore alle 7 ore: in tal caso oltre alle sanzioni per mancato riposo i periodi di guida precedenti e successivi potranno essere uniti con conseguente probabile violazione anche dei tempi di guida e di impiego totali.

RIPOSO SETTIMANALE

Dopo sei periodi di guida il conducente ha diritto a un riposo settimanale usufruibile in qualsiasi giorno della settimana. Il periodo di riposo settimanale non può venire interrotto o frazionato.

Il riposo settimanale regolare prevede 45 ore consecutive.
Il riposo settimanale ridotto prevede non meno di 24 ore consecutive da recuperare entro la terza settimana con un equivalente periodo di riposo.

Non è ammesso l’utilizzo di due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi.
Nel corso di due settimane consecutive un conducente deve godere perciò di due periodi di riposo settimanali regolari (45h riposo-6periodi di lavoro -45h riposo) oppure di un periodo di riposo settimanale regolare e uno ridotto (45h riposo-6 periodi di lavoro-24h riposo). In questo caso entro la terza settimana successiva a quella in cui è stato fatto il riposo ridotto il conducente dovrà recuperare un equivalente periodo di riposo (24 ore) da attaccare o a un periodo di riposo giornaliero (9 o 11h+24) o a un altro periodo di riposo settimanale (45+24).

Deroghe

Deroga ai periodi di guida: Al conducente è data la possibilità di derogare al rispetto della durata massima alla guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato per salvaguardare cose o persone trasportate; tale decisione dovrà tuttavia essere documentata o sui fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul retro della stampa del tachigrafo digitale o nel registro di servizio per i conducenti non muniti di dispositivi di controllo.

Tale possibilità deve inoltre essere eccezionale e non ripetitiva. Inoltre l’evento che ha causato il itardo dovrà essere provabile.

Deroghe al perido di riposo: Il conducente che effettua trasporto di persone ncc può derogare il periodo di riposo settimanale.

Accordo AETR

Per i conducenti di veicoli che effettuano trasporti anche se solo in parte in territori al di fuori della comunità europea, confederazione svizzera o dello spazio economico europeo che comprende anche Norvegia, Lichetestein ed Islanda le disposizione del regolamento 56172006 CE non si applicano. Tuttavia anche all’interno della comunità trovano applicazione le disposizioni dell’accordo AETR.

Tale regolamente si può così sintetizzare:

  • periodo di guida giornaliero: 9 ore elevabile a 10 per due volte la settimana
  • periodo di guida settimanale non precisato
  • periodo di guida bisettimanale di 90 ore
  • interruzioni: dopo 4 ore e mezza di guida consecuti 45 minuti di riposo. Questa interruzione può essere consecutiva o spezzata da 15 minuti distribuite in 4 ore e mezza du guida (es 1 ora e mezza di guida 15 minuti riposo 1 ora e mezza di guida 15 minuti di riposo 1 ora e mezza di guida 15 minuti di riposo)
  • periodo di riposo giornaliero: 11 ore consecutive oppure 12 ore frazionate di cui almeno una parte di 8 ore riducibili a 9 per tre volte la settimana con obbligo di compensazione entro la seconda settimana
  • periodo riposo settimanale: 45 ore consecutive oppure ridotte a 36 nel luogo di stazionamento abituale o 24 in luogo diverso con obbligo di compensazione entro la terza settimana.

Nella norma AETR sono possibili due riposi settimanali ridotti consecutivi e di disporre del periodo di riposo settimanale dopo 12 periodi di guida nel trasporto occasionale di persone.

Da quanto detto si evince che le disposizioni AETR differiscono leggermente da quelle del Reg. 561/2006 CE in attesa del completo allineamento.