Limiti di velocità

LA VELOCITÀ

Il tema della velocità è trattato nel codice della strada negli articoli 141 e 142. In particolare nell’articolo 141 si parla in senso generale della velocità mentre l’articolo 142 tratta in modo specifico i limiti di velocità.

Si ricorda che la velocità è uno dei fattori di rischio più significativi nelle dinamiche di un incidente: ciò è dovuto principalmente al fatto che non ci rendiamo ben conto di cosa significhi correre. La velocità di 100 km/h è una grandezza alla portata di tutti: lo facciamo tutti i giorni ma siamo certi di sapere esattamente quello che stiamo facendo?
Basta trasformare questo dato in metri al secondo per renderci conto di quanta strada passa sotto ai nostri piedi: 100 km/h sono all’incirca 28m/sec!! Un secondo sappiamo bene quanto dura: ed in quell’arco di tempo così breve si compie uno spazio equivalente a tre autobus uno in fila all’altro!

La regolazione della velocità

Di per se correre ad alte velocità non sarebbe pericoloso se lo facessimo nelle condizioni ottimali che potremmo individuare nelle corse di formula uno o di moto o di rally: piloti preparati ed allenati, veicoli al top della tecnologia, strade sgombre da ostacoli e da traffico.

Purtroppo le nostre condizioni di guida sono tutt’altro che ottimali. La velocità pertando deve essere regolata entro i limiti massimi vigenti su una determinata strada tenendo conto di:

  • caratteristiche del mezzo (auto, moto, autocarro ecc)
  • stato di manutenzione del veicolo (freni, gomme ecc)
  • carico
  • stato psicofisico del conducente
  • visibilità (curve, dossi)
  • condizioni atmosferiche (nebbia, abbagliamento, pioggia, neve ecc)
  • condizione della strada e dell’asfalto (strettoie, discese, strada dissestata ecc)
  • forze fisiche (vento laterale, forza centrifuga in curva, forza gravità in discesa ecc)
  • traffico
  • circostanze particolari (uscita di bimbi da una scuola, mercato ecc)

Art 141 c.3 c.11 velocità non commisurata alle situazioni ambientali 41 euro -5 punti.
Art 141 c.1 c.11 velocità pericolosa 41 euro.

Inoltre la velocità impartita al nostro mezzo deve essere tale da riuscirne sempre a mantenerne il controllo e di arrestarlo prontamente in caso di imprevisto senza mai creare pericoli.

Art 141 c.2 c.11 omesso controllo del veicolo 41 euro.

In alcuni casi è previsto non solo l’obbligo di rallentare ma anche di fermarsi ed in special modo nel caso di:

  • incrocio malegevole con altri veicoli
  • nell’approssimarsi ad un attraversamento pedonale o ciclabile
  • nel caso di animali che diano segni di spavento
  • in caso di abbagliamento da sole o fari

Art 141 c.4 c.11 mancato arresto nei casi prescritti 41 euro.

C’è da dire che anche procedere a velocità troppo bassa senza giustificato motivo può risultare pericoloso in quando si crea nervosismo e si induce i veicoli che seguono a compiere manovre pericolose quali il sorpasso.

Art 141 c.6 c.11 velocità eccessivamente ridotta 41 euro.

LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI

Salvo diversa segnalazione nelle strade italiane valgono i seguenti limiti di velocità generici:

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I limiti di velocità possono essere modificati in qualsiasi momento ad esempio per lavori in corso, nebbia od altre circostanze.

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LIMITI DI VELOCITÀ SPECIFICI

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LE SANZIONI

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NB nel caso di neopatentati il superamento dei limiti specifici in autostrada (100km/h) o nelle strade extraurbane principali (90km/h) concorre la violazione dell’art 117 che prevede anche 160 euro e la sosp. patente da 2 a 8 mesi!

NB nel caso di guida con patente C, D, E, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate!!!

MEZZI ACCERTAMENTO

Apparecchiature mobili (organo accertatore presente):

  • autovelox
  • laser

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Apparecchiature fisse (organo accertatore non presente):

  • autovelox postazioni fisse
  • tutor

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Come funziona il tutor:

LA TOLLERANZA DEVE ESSERE CALCOLATA A FAVORE DEL TRASGRESSORE IN MISURA DEL 5% CON MINIMO DI 5 KM/H

Altre Prove varie:

  • biglietto autostradale

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LA TOLLERANZA È DEL 5% PER FINO A 70 KM/H 10% DA 70 A 130 15% SUPERIORE A 130 KM/H

  • dati dei cronotachigrafi

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LA TOLLERANZA IN CASO DI DATI DESUNTI DAL CRONOTACHIGRAFO È IN MISURA FISSA DI 6 KM/H

  • dati desunti da dinamica di incidente

Segnalazioni delle postazioni di controllo

Le postazioni di rilevamento della velocità devono essere segnalate con la scritta “CONTROLLO ELETTRONICO o RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ tranne che per i dispositivi del tipo ad inseguimento.

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Dal cartello avvisatore alla postazione di rilevamento ci devono essere almeno:

  • 150m su ex. secondarie o urbane di scorrimento
  • 80 m su altre strade

Fuori dai centri abitati la postazione si deve trovare ad almeno 1km dal segnale di limite massimo di velocità.

Gli apparecchi devono essere in dotazione agli organi di controllo e sotto la loro diretta gestione; devono essere omologati e approvate dal ministero dei trasporti.

Non è necessaria la presenza dell’organo accertatore su autostrade e strade ex. principali nonchè sulle strade ex. secondarie ed urbane di scorrimento individuate da apposita ordinanza prefettizia.

La notificazione della sanzione sarà in questo caso successiva.

La notificazione immediata negli altri casi è comunque da adottare solo se sussistono le condizioni di sicurezza per fermare il mezzo. Altrimenti sul verbale sarà motivato il fatto che il veicolo non si sia potuto fermare.