Dalla violazione del codice della strada si possono commettere:
Illeciti amministrativi
Gli illeciti amministrativi possono essere a seconda della gravità:
- PECUNIARIA: pagamento di una somma di denaro
- ACCESSORIA: ritiro, sospensione, revoca, revisione di un titolo
Illeciti penali
da cui derivano i relativi provvedimenti giuduziari.
Gli illeciti penali a seconda della loro gravità sono:
- DELITTI: si risolvono con la reclusione (15gg-24 anni) o una multa (50-50000 euro)
- CONTRAVVENZIONI: si risolvono con un arresto (5gg- 3 anni) o una ammenda (20-10000 euro)
ILLECITI AMMINISTRATIVI
Nel caso si commetta una violazione amministrativa essa va contestata immediatamente al conducente o al proprietario del veicolo se persona diversa nei casi in cui non è possibile contestare immediatamente il fatto come nei seguenti casi:
- impossibilità di fermare il veicolo per alta velocità
- sorpasso
- passaggio al semaforo rosso
- accertamento con strumentazione che non consente la rilevazione immediata (velox fissi)
- accertamento mediante strumenti di controllo remoto (web cam)
- violazione emersa a seguito di incidente e successivi accertamenti
Nel caso di agenti diplomatici e consolari che godono di immunità la violazione non va verbalizzata ma segnalata al Ministero degli affari esteri.
Il verbale
Il verbale deve contenere:
- data, ora e luogo dell’infrazione
- generalità del trasgressore ed estremi patente
- targa e tipo di veicolo identificato
- eventuale motivazione dell’impossibilità della contestazione immediata
- eventuale indicazione del proprietario del veicolo in caso di contestazione non immediata
- legge, articolo e comma dell’infrazione sanzione principale (pecuniaria) ed eventualmente accessorie (ritiro, sospensione ecc)
- eventuale decurtazione di punti
- autorità a cui presentare ricorso
- eventuali dichiarazioni del trasgressore
- firma dell’agente accertatore
- firma del trasgressore o indicazione del rifiuto a porre la firma
Il verbale va redatto in due copie:
- una va consegnata al trasgressore
- una va tenuta dal comando da cui dipende l’accertatore
- una terza va consegnata agli eventuali obbligati in solido
Il verbale deve essere consegnato al trasgressore:
- direttamente nelle mani del trasgressore
- nel caso di impossibilità di contestare immediatamente la sanzione l’organo accertatore deve recapitare il verbale entro 90 giorni.
Gli Obbligati in solido
Il proprietario è obbligato in solido con il trasgressore se persona diversa al pagamento delle sanzioni per cui un terzo verbale sarà recapitato al proprietario che dovrà provvedere al pagamento della sanzione solo se non vi provveda il trasgressore.
Se esistono contratti saranno obbligati in solido l’usufruttuario o l’acquirente con patto riserva dominio o l’utilizzatore in caso di leasing ecc…
Trasgressori minorenni
Se il trasgressore è minorenne il verbale non viene fatto al minore ma a chi era tenuto alla sua sorveglianza: tuttavia al genitore o al tutore non sono detratti punti per le violazioni commesse dal minore. A questo anche se munito di patente A1 non si decurtano punti ne si applicano la sospensione patente ma si può chiederne la revisione.
Nel caso specifico di mancato uso delle cinture di un minorenne risponde il conducente se non vi è altra persona anche con la sottrazione di punti e sospensione patente per reiterata violazione nel biennio. In caso di presenza oltre al conducente del genitore o di un tutore risponderà quast’ultimo limitatamente alla sanzione pecuniaria senza altre sanzioni sulla patente.
Neopatentati
Sono neopatentati tutti i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B anche se precedentemente si consegue la patente A1. Per un neopatentato si ricordano le seguenti disposizioni:
- la sospensione della patente è aumentata di un terzo e del doppio alla seconda occasione
- la sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi le disposizioni per i neopatentati si allungano ai primi 5 anni
- la sottrazione di punti è raddoppiata
La sanzione pecuniaria
Le sanzioni pecuniarie sono un importo minimo e massimo che corrisponde a quattro volte quello minimo. I proventi vanno allo stato o alle regioni, provincie e comuni. Le sanzioni di importo superiore a 200 euro sono rateizzabili per i soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate.
Il pagamento entro 60 giorni dalla notificazione del verbale consente al trasgressore di pagare la sanzione pecunioria minima o ridotta. Scaduti i termini senza il pagamento il verbale costituisce titolo esecutico per il pagamento di una somma che ora è della metà del massimo.
Il pagamento ridotto non si applica per:
- trasgressore che non si fermano
- trasgressore che si rifiuta di esibire documenti
- quando è prevista la confisca del veicolo
- in tutti i casi di illeciti penali
In questi casi il verbale non presenta la somma dovuta e una copia sarà inviata entro 10 giorni al prefetto che stabilirà con provvedimento successivo l’importo dovuto.
In caso di presentazione di ricorso il termine dei 60 giorni viene congelato sino alla conclusione del procedimento.
Il pagamento di una cifra inferiore a quanto dovuto non esplica nessun effetto cioè la sanzione risulta ancora non pagata: la somma è considerabile esclusivamente come un acconto e verrà scalata dall’importo dovuto.
Il metodo di pagamento deve essere indicato nel verbale:
- bonifico su c/c,
- bollettino postale,
- contanti presso l’ufficio accertatore
- direttamente nelle mani dell’agente accertatore per le violazioni degli art. 142, 148, 167, 174, 178, commesse da titolari di patente C, CE, D, DE
- nell’esercizio delle loro attività professionali. E’ possibile anche versare un acconto pari alla metà a titolo di cauzione. In questi casi l’agente accertatore rilascia apposita ricevuta.
Nel caso di violazione di più norme diverse l’accertatore può contestare le singole violazioni indicando per ciascuna l’importo da pagare oppure applicare la sanzione più grave aumentata tre volte.
SCONTO DEL 30%
Nei casi in cui è ammesso il pagamento in misura ridotta il trasgressore può fruire di una ulteriore agevolazione consistente nella riduzione del 30% dell’importo dovuto.
Detta riduzione si applica allorché l’interessato provvede al pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o dalla compiuta notificazione del verbale L’agevolazione non si applica per quelle violazioni che:
- non ammettono il pagamento in misura ridotta: art. 202 c.3 bis (e quindi neanche quando è previsto il sequestro del veicolo: art. 210 c. 3);
- costituiscono illecito penale;
- rientrano nella disciplina di norme complementari, salvo esplicito rinvio alle disposizioni del titolo VI CDS
- prevedono la sospensione della patente di guida.
La riduzione è applicata anche agli importi dovuti nei casi di violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (sanzioni notturne) e anche nei casi di pagamento immediato obbligatorio previsti per le violazioni commesse da titolare di patente C, CE, D o DE nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose o per il conducente di veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE.
L’agente accertatore darà notizia nel verbale della possibilità di riduzione, ad es., nei seguenti termini: “La somma indicata per il pagamento entro 60 giorni è ridotta a … euro (ossia del 30%) se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.”. Non occorrono particolari indicazioni quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta dato che in detta ipotesi non viene indicata neanche la somma da pagare (che sarà precisata nell’ordinanza ingiunzione). Nel caso di riduzione non ammessa per sospensione della patente si ritiene opportuno segnalare esplicitamente nel verbale “Riduzione del 30 % non consentita” in modo da evitare errori al trasgressore. Il pagamento ridotto, qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, può essere effettuato immediatamente nelle mani dell’agente in forma elettronica. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia ricevuta della somma riscossa, facendone menzione nella copia del verbale che consegna al trasgressore.
Le sanzioni accessorie
le sanzioni accessorie possono essere eseguite direttamente dall’accertatore nei casi di:
- sospensione attività illecita
- fermo amministrativo (il documento è trattenuto dall’organo accertatore)
- rimozione del veicolo
- ritiro documenti e targa (i documenti saranno inviati agli uffici competenti)
le sanzioni accessorie richiedono un successivo provvedimento da parte del prefetto o della motorizzazione nei casi di:
- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
- confisca veicoli (in via cautelare in attesa del provvedimento si dispone il sequestro)
- sossensione documenti (i documenti saranno inviati agli uffici competenti)
- revoca della patente (la patente è riconsegnata all’umc che provvederà a distruggerla)
Opposizione al prefetto
Entro 60 giorni dalla notifica si può proporre ricorso al prefetto del luogo dell’avvenuto accertamento direttamente o mezzo raccomandata ar. Il prefetto:
- archivia la sanzione in caso di accoglimento del ricorso emettendo una apposita ordinanza e rifiuta il ricorso emettendo una ordinanza di ingiunzione di pagamento per una somma che sarà almeno il doppio della somma contestata.
In caso vi sia la sospensione o revoca patente non è possibile impugnare il verbale ma si può ricorrere solo innanzi l’autorità giudiziaria.
Opposizione al giudice di pace
Entro 30 giorni dalla notifica in alternativa al prefetto e nei casi in cui sia prevista la sospensione o revoca della patente si può ricorrere al giudice di pace. La sentenza del giudice di pace sarà trasmessa a tutte le parti interessate: in caso di sentenza positiva il verbale sarà annullato mentre in caso di sentenza negativa il giudice può disporre a sua scelta se raddoppiare oppure no la sanzione.
Al giudice di pace si può ricorrere anche contro il ricorso del prefetto con esito negativo.
ILLECITI PENALI
Gli illeciti penali derivanti dalla violazione di alcune norme del codice della strada seguono una prassi completamente diversa e distinta dagli illeciti amministrativi.
Infatti:
- non è necessaria la contestazione immediata
- non è necessaria la compilazione di un verbale (anche se spesso l’organo accertatore ne compila un modello conforme a quello per gli illeciti amministrativi ad uso di annotazione di servizio)
- non è indicata la pena
Il ruolo dell’agente è solo quello di prendere atto del fatto e di tutti gli elementi utili (dati conducente, residenza ecc) e comunicarlo al prefetto e all’autorità giudiziaria che provvederà solo successivamente ad emettere un ordinanza. TUTTI GLI ATTI SARANNO A DISPOSIZIONE DEL LEGALE DIFENSORE PRESSO LA SEGRETERIA DEL PUBBLICO MINISTERO DESIGNATO.
I reati previsti dal codice della strada sono:
- organizzare o partecipare o scommettere a gare di velocità non autorizzate
- falsificare o alterare le targhe
- guida senza patente
- scappare dopo un incidente
- omissione di soccorso
- guida sotto l’effetto di alcool o di sostanza stupefanti o rifiutarsi di sottoporsi ai controlli
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI
Il CDS prevede la possibilità di ottenere il pagamento in rate mensili delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale purché di importo superiore a 200 euro.
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
La richiesta di pagamento rateale va presentata:
al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti a: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria;
al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell’Amministrazione provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. La presentazione dell’istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace.
L’autorità che applica la sanzione decide discrezionalmente se sussistono i presupposti per concedere il beneficio del pagamento dilazionato, avendo cura di commisurare il numero di rate e l’entità delle stesse alla reale situazione di vita dell’obbligato ). Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale. Decorso il suddetto termine di novanta giorni senza che sia stata adottata la decisione, l’istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.