Trasporto dei bambini

Il trasporto di bambini sui veicoli è disciplinato dal codice della strada e dalle normative in materia in modo da garantire loro la massima sicurezza possibile.

Deve inoltre essere ricordato che trattandosi di minorenni siamo noi i responsabili in caso di incidente in cui venga accertato il mancato rispetto di queste regole.

Va innanzi tutto ricordato che tutti i dispositivi di ritenuta, qualsiasi essi siano, devono essere omologati per mezzo di un marchio di omologazione riportante vari codici da cui è possibile risalire al costruttore, al paese di provenienza, al tipo ed a quale normative questa omologazione fa riferimento.

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Utilizzare un dispositivo non omologato equivale ad esserne sprovvisti, pertanto è fondamentale all’acquisto verificare la conformità del prodotto che si sta prendendo.

BAMBINI SULLE BICICLETTE

È possibile trasportare un bambino su una bicicletta purchè il minore abbia meno di 8 anni ed a condizione che il conducente sia maggiorenne!

Il seggiolino deve avere specifiche caratteristiche tra le quali:

  • poggiaschiena
  • braccioli
  • sostegno per le gambe
  • cintura o bretelle di ancoraggio per il passeggero
  • dispositivi di aggancio

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Nella parte anteriore è possibile sistemare il seggiolino purchè il bambino abbia un peso inferiore a 15kg e le dimensioni non costituiscano intralcio a movimenti o visibilità al conducente.

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Nella parte posteriore non vi è alcun limite di peso.

BAMBINI SU CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Sui veicoli a motore a due ruote è vietato il trasporto di minori di 5 anni ed il conducente deve ovviamente sempre essere maggiorenne.

Il bambino deve prendere posto nel luogo del passaggero dietro al conducente: pertanto il veicolo deve essere omologato per due posti e questo dato deve ritrovarsi nella carta di circolazione.

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Nel caso dei ciclomotori il veicolo deve pertanto essere aggiornato con la nuova targa quadrata ed il nuovo libretto: non è ammesso il trasporto quindi se il ciclomotore possiede ancora il vecchio targhino.

Il bambino deve essere in grado di appoggiare i piedi sulle pedaline dedicate al passeggero: pertanto anche se il minore ha più di cinque anni ma non ha una statura adatta ne è precluso il trasporto.

Il bambino deve correttamente indossare un casco. È possibile impiegare seggiolini adattatori sempre rispettando le regole precedentemente esposte.

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BAMBINI SULLE AUTOVETTURE

Sulle autovetture è previsto l’impiego di appositi sistemi di ritenuta per i bambini:

  • di altezza inferiore a 1,5 m
  • di peso inferiore a 36 kg

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PERTANTO SU UNA AUTOVETTURA PRIVATA MUNITA DI CINTURE È VIETATO FAR SALIRE UN BAMBINO SE NON SI DISPONE DI UN SEGGIOLINO ADEGUATO ALMENO FINO A CHE IL SOGGETTO NON ABBIA SUPERATO 1,5M. (oltre il metro e mezzo si considera al pari di un adulto)

SU UNA AUTOVETTURA PRIVA DEI SISTEMI DI RITENUTA:

Un bambino di età inferiore a 3 anni non può salire su una vettura privata in assenza di cinture.

Un bambino di età superiore a 3 anni può salire sul posto anteriore solo se ha già superato l’altezza di 1,5m oppure su un sedile posteriore senza seggiolino solo se accompagnato da un adulto.

È ammesso invece il trasporto di bambini di età inferiore a 3 anni senza seggioliino si taxi ed ncc purchè tenuti in braccio da una persona che abbia almeno 16 anni di età sui posti posteriori ed in numero massimo di due minori (sovrannumero).

I seggiolini variano a seconda del peso del bambino pertanto è fondamentale la scelta del dispositivo più corretto:

GRUPPO 0: PER BAMBINI FINO a 10 KG.
GRUPPO 0+: PER BAMBINI FINO ai 13 KG.
GRUPPO 1: PER BAMBINI DAI 9 ai 18 KG.
GRUPPO 2 : PER BAMBINI DAI 15 ai 25 KG.
GRUPPO 3: PER BAMBINI DAI 22 ai 36 KG

Il dispositivo va sistemato correttamente su un sedile anteriore o posteriore e trattenuto a sua volta dalla cintura di sicurezza o, nel caso di sitemi progettati dalla casa automobilistica, attraverso appositi sistemi di aggancio isofix.

In base al tipo di aggancio possiamo perciò distinguere:

  • seggiolini universali: vanno bene su qualsiasi veicolopoichè trattenuti dalle sole cinture di sicurezza
  • seggiolini semiuniversali: si possono adattare solo su alcuni modelli di automobili
  • seggiolini ad uso limitato: si possono utilizzare solo su modelli con gli idonei attacchi previsti dalla casa costruttrice

Sul sedile anteriore di una automobile è possibile alloggiare il seggiolino con lo schienale verso il parabrezza (in modo che il bambino guardi il sedile) ma solo a condizione che si possa disattivare l’airbag lato passeggero!

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BAMBINI SU AUTOCARRI

Ricordiamo che l’autocarro è un veicolo adibito al trasporto di cose e delle persone addette all’uso!

Per questo motivo è implicitamente impossibile che un minore salga su detti veicoli senza violare il codice della strada art 82 (398 euro sospensione carta circolazione 1-6 mesi).

BAMBINI SU AUTOBUS

Oramai anche sugli autobus e scuolabus è sempre più diffusa la presenza della cintura di sicurezza come unica arma per limitare gli effetti di un incidente sulle persone.

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Sugli autobus dotati di cinture di sicurezza o di idonei sistemi di ritenuta i bambini di età superiore a 3 anni devono utilizzarla al pari degli altri utenti purchè l’altezza sia adeguata.

I bambini di età inferiore ne sono esentati ma pare evidente che vi sarà la presenza di un adulto!

Ovviamente tale norma non trova applicazione per gli autobus ove è previsto il trasporto di passeggeri in piedi in ambito urbano.