Sovraccarico e carico sporgente

DEFINIZIONI

Merce divisibile: prodotti costituiti da più unità distinte.

Merce indivisibile: prodotti costituiti da un unica unità che se venisse smembrata perderebbe la sua capacità funzionale o di utilizzo.

Tara: massa del veicolo a vuoto comprensiva del peso di un conducente (70/75kg) e dei liquidi necessari per il funzionamento del veicolo (olio lubrificante, olio freni, liquido raffreddamento, combustibile..).

Portata: è il carico utile ottenibile dalla differenza tra la massa complessiva e la tara.

Massa complessiva a pieno carico: è il peso del veicolo ottenibile sommando il carico massimo con la tara.

Veicolo eccezionale: è un mezzo che per specifiche esigenze funzionali è destinato a superare o supera già di per sè i limiti di sagoma o massa. Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione. Se durante la marcia non supera i limiti predetti circola come veicolo normale e non necessita di nessuna autorizzazione.

Trasporto eccezionale: si considera eccezionale il trasporto effettuato:

  • con oggetti indivisibili che superano i limiti di sagoma (art 61 cds);
  • con oggetti che sporgono anteriormente rispetto alla sagoma di un veicolo, oppure lateralmente di oltre 30 cm dalle luci di posizione, oppure posteriormente di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo pur rimanendo entro i limiti di sagoma (art 61 cds);
  • con oggetti che superano la massa legale (art 62 cds) NB in questi casi il trasporto deve essere effettuato con veicoli eccezionali!

SOVRACCARICO PER VEICOLI TRASPORTO COSE CON MERCI DIVISIBILI SUPERANDO O NON I LIMITI DI MASSA PER CATEGORIA DI VEICOLI (art 62 cds)

È sicuramente il caso più frequente sulle strade. Detti veicoli seguono due diversi schemi sanzionatori a seconda che il peso sia inferiore o superiore a 10t. Anche il calcolo dell’eccedenza segue due metodi diversi.

CALCOLO E TOLLERANZA PER VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 10T

Sul carico dei veicoli la cui massa supera le 10t è ammessa una tolleranza del 5% sulla massa complessiva legale dei veicoli arrotondata a 100kg.

Per cui l’organo accertatore dovrà calcolare l’esatto importo dell’eccedenza tenuto conto di detta tolleranza a favore del conducente.

Esempio:

La massa complessiva di un veicolo sulla carta di circolazione è di 25t
Il peso rilevato è 28t
La tolleranza del 5% si ottiene: 25×1,05= 26,25 arrotondata a 100 kg = 26,3t
Il sovraccarico è: 28-26,3= 1,7t

SCHEMA SANZIONATORIO

EccedenzaSanzioniPunti
fino a 1 T41 euro-1
da 1 a 2 T84-2
da 2 a 3 T168 euro-3
oltre 3 T419 euro-4

 

NEL CASO DI AUTOTRENI O AUTOARTICOLATI:

SE L’ECCEDENZA RIGUARDA ENTRAMBE LE UNITA’ LA SANZIONE SARA’ UNICA art 167 c.5 (VEDI TABELLA PRECEDENTE) MA PUO’ RICORRERE LA VIOLAZIONE DELL’ART 63 c.4 c5 SUPERAMENTO DELLA MASSA RIMORCHIABILE (48 euro) e SE L’ECCEDENZA RIGUARDA UNA SOLA UNITA’ art 167 c.6 (VEDI TABELLA PRECEDENTE)

CALCOLO E TOLLERANZA PER VEICOLI CON MASSA INFERIORE A 10T

Sul carico dei veicoli la cui massa è inferiore a 10t è ammessa una franchigia a favore del conducente come indicato di seguito:

  • massa da 0,9 a 2t franchigia 0,1t
  • massa da 2,1 a 4t franchigia 0,2t
  • massa da 4,1 a 6t franchigia 0,3t
  • massa da 6,1 a 8t franchigia 0,4t
  • massa da 8,1 a 10t franchigia 0,5t

L’organo accertatore dovrà calcolare la percentuale di sovraccarico tenuto conto di dette franchigie.

Esempio:

La massa complessiva di un veicolo sulla carta di circolazione è 5t
Il peso rilevato è 6,5t
La tolleranza si ottiene: 5+0,3=5,3t
Il sovraccarico è: 6,5-5,3=1,2t
La percentuale di sovraccarico è: (1,2×100)/5=24%

SCHEMA SANZIONATORIO

EccedenzaSanzioniPunti
fino a 10%41 euro-1
da 10% a 20%84-2
da 20% a 30%168 euro-3
oltre 30%419 euro-4

 

SOVRACCARICO PER VEICOLI TRASPORTO COSE CON MERCI INDIVISIBILI E SUPERAMENTO DEI LIMITI DI MASSA PER CATEGORIA (art 62 cds)

Nel caso di merci indivisibili l’art 167 non è applicabile. In questo caso si applicano le ben più dure sanzioni dell’art. 62 che richiama l’articolo 10 in quanto si configura l’illecito del trasporto eccezionale.Sul carico è ammessa la tolleranza del 5% sulla massa complessiva arrotondata a 100kg.

sanzione di 662 euro,sospensione della patente pat da 15 a 30 giorni e sospensione della carta circolazione da 1 a 2 mesi e fermo del veicolo

SOVRACCARICO SUGLI ASSI

L’infrazione può avvenire anche rispettando le masse totali del veicolo: tale infrazione può dipendere infatti non tanto da una eccedenza del carico ma da una errata sistemazione del carico concentrata solo su una parte del veicolo.

L’infrazione può essere accertata solo se sulla carta di circolazione è riportato il valore massimo per asse o se viene superata la massima massa per asse prevista dalla norma (12t). In questi casi ricorre la seguente infrazione:

  • sanzione di 662 euro
  • sospensione della patente da 15 a 30 giorni
  • sospensione della carta circolazione da 1 a 2 mesi e fermo del veicolo

Dato che l’infrazione sarà determinata dalla errata sistemazione del carico concorre la violazione dell’articolo 164 c1 e c8 (48 euro -3p e ritiro dei documenti) ed intimazione di non proseguire il viaggio.

SOVRACCARICO/SOVRANNUMERO PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE

L’art 169 punisce il sovraccarico per i veicoli destinati al trasporto delle persone come autobus, filobus, autocaravan e motoveicoli. Il numero di persone che detti veicoli possono avere compreso quelli in piedi è indicato sulla carta di circolazione. Se ad una verifica il numero delle persone supera quello riportato sul documento si configura la violazione di sovrannumero e quindi sovraccarico sanzionato come segue:

Veicoli ad uso proprio/terzi:

  • sanzione di 168 euro

Veicoli abusivi ad uso terzi:

  • sanzione di 419 euro, -4 punti e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi e fermo del veicolo

SOVRACCARICO/SOVRANNUMERO SULLE AUTOVETTURE

L’art. 169 punisce in modo specifico la violazione di sovraccarico o sovrannumero sulle autovetture. Il numero delle persone trasportabili e la massa complessiva sono indicate nella carta di circolazione. Non è più ammesso il sovrannumero ne il trasporto di bambini in braccio. Le persone devono occupare ogni singolo sedile per cui detto articolo sanziona anche la disposizione non corretta delle persone (esempio una persona in braccio ad un altra) come segue:

  • sanzione di 41 euro
  • -2 punti

Se l’autovettura costituisce un uso abusivo di terzi (taxi, ncc) la sanzione è molto più severa (si ricorda tuttavia che su questi veicoli è ammesso il trasporto di due bambini di età inferiore a tre anni tenuti in braccio da una persona di almeno 16 anni):

  • sanzione 419 euro
  • -4 punti
  • sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi

SISTEMAZIONE DEL CARICO E CARICO SPORGENTE

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo:

  • da evitare la caduta o la dispersione dello stesso
  • da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida
  • da non compromettere la stabilità del veicolo
  • da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  • Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 per ciascun tipo di veicolo
  • il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo
  • il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché sempre nei limiti stabiliti dall’art. 61. 3.
  • il carico può sporgere lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  • Nei veicoli a due ruote il carico può sporgere nel rispetto di tutte le altre prescrizioni per 50 cm davanti, dietro, lato destro e sinistro rispetto la sagoma del veicolo.
  • Gli eventuali accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

Carico Sporgente

Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale posteriore deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.

È sufficiente un solo pannello se il carico sporge in un solo punto mentre sono necessari due pannelli se il carico sporge in più punti o occupa tutta la larghezza del veicolo.

Pannello per carico sporgente

SANZIONI

Errata sistemazione del carico:

  • sporgenza anteriore
  • laterale di oltre 30cm dalle luci di posizione o non percepibile
  • posteriore di oltre 3 decimi della lunghezza
  • mancata segnalazione dei carichi sporgenti
  • oggetti che strisciano sul terreno
  • carico mal sistemato o mal fissato ecc senza superare i limiti di sagoma per categorie

Art 164: 84 euro -3p ritiro c.c. e patente

L’ORGANO ACCERTATORE RITIRA I DOCUMENTI IN VIA CAUTELARE FINO ALLA SISTEMAZIONE DEL CARICO ED INTIMA DI NON PROSEGUIRE ED EVENTUALMENTE A SCORTARE IL MEZZO IN LUOGO IDONEO.

La prosecuzione del viaggio comporta la violazione dell’art 216 c.6: 1988 euro e fermo del veicolo 3 mesi.

Superamento dei limiti di sagoma per categorie di veicolo con oggetti divisibili

Art 61 c.7: 419 euro ritiro patente e c.c.

L’ORGANO ACCERTATORE RITIRA I DOCUMENTI IN VIA CAUTELARE FINO ALLA ELIMINAZIONE DELLA SPORGENZA ENTRO I LIMITI DI SAGOMA ED INTIMA DI NON PROSEGUIRE ED EVENTUALMENTE A SCORTARE IL MEZZO IN LUOGO IDONEO.

La prosecuzione del viaggio comporta la violazione dell’art. 216 c.6 1988 euro e fermo del veicolo 3 mesi

Superamento dei limiti di sagoma per categorie di veicolo con oggetti indivisibili

Art 10 c.1 c.18 772 euro sosp. pat. 15-30 gg sosp. c.c. 1-2 mesi

L’ORGANO ACCERTATORE DOPO AVER FERIFICATO L’ECCEDENZA CALCOLA UNA TOLLERANZA DEL 2% A FAVORE DEL TRASGRESSORE.

La prosecuzione del viaggio comporta la violazione dell’art 216 c.6 1988 euro e fermo del veicolo 3 mesi.

Modalità di accertamento

Per rilevare il peso presunto di un mezzo in circolazione le forze di polizia possono utilizzare molteplici sistemi:

  • pese fisse: al conducente viene imposto di seguire l’organo accertatore nella più vicina pesa pubblica e le spese sono a carico del soggetto interessato; il rifiuto comporta il reato penale (art 650cp)
  • pese mobili: alle forze di polizie sono date in dotazioni strutture mobili regolarmente omologate e calibrate dagli uffici metrici.
  • documenti: per determinare il peso presunto si possono utilizzare anche le indicazioni dei documenti di trasporto relativi al carico.
  • l’eccedenza superiore al 10% della massa complessiva comporta l’obbligo di scaricare l’eccedenza per poter proseguire il viaggio: il non rispetto di tale richiesta non comporta reato penale ma la possibilità di ripetere la sanzione da parte dell’organo accertatore.
  • il trasporto di merci pericolose non ammette nessuna eccedenza!

Le sanzioni saranno pagate in solido anche al proprietario committente se risulta che il trasporto è effettuato per suo conto esclusivo, vettore e caricatore. Ai suddetti verrà notificata l’infrazione con verbale a parte.