RITIRO DELLA PATENTE
Il ritiro della patente consiste nel togliere il documento al propritario e tale gesto può concretizzarsi in:
- una successiva sospensione o revoca
- in una restituzione dopo aver adempito alla prescrizione omessa.
Casi di ritiro patente:
- guida con patente scaduta
- guida senza aver comunicato il cambio di residenza
- guida senza essersi sottoposto all’esame di revisione
- guida con carico sistemato in modo non sicuro
- guida senza aver rispettato i tempi di guida e riposo prescritti
- la patente è ritirata quando è prevista la sospensione o la revoca della stessa
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La patente può essere sospesa per:
- violazioni del codice della strada che prevedono questo tipo di sanzione accessoria (tempo determinato)
- cautelativamente per perdita reale o presunta (tempo determinato o indeterminato) dei requisiti.
- in conseguenza di condanne penali
La sospensione della patente è disposta o dall’UMC o dal Prefetto ed ha come effetto quello di rendere inefficace il documento per un certo periodo di tempo: in esso infatti è come essere senza patente.
Casi di sospensione per violazioni al cds:
Art. 6 c. 12 Circolare con veicolo adibito al trasporto di cose senza rispettare i provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal prefetto da 30 a 120 giorni.
Art. 10 c. 24 Effettuare trasporto eccezionale o circolare con veicolo eccezionale senza autorizzazione o violandone prescrizioni essenziali Mezzo d’opera adibito ad uso diverso Da 15 a 60 giorni.
Art. 62 c. 7 Eccedenza dei limiti di massa senza autorizzazione Da 15 a 60 giorni.
Art. 86 c. 2 Adibire un veicolo a taxi senza licenza Da 120 a 360 giorni.
Art. 104 c. 13 Macchina agricola eccezionale senza autorizzazione senza osservarne le prescrizioni da 15 a 60 giorni.
Art. 114 c. 7 Macchina operatrice eccezionale senza autorizzazione senza osservarne le prescrizioni da 15 a 60 giorni.
Art. 117 c. 5 Neopatentato che guida un motociclo avente prestazioni elevate. Neopatentato alla guida di un autoveicolo a velocità superiore a quella consentita. Neopatentato alla guida di un autoveicolo con prestazioni elevate Da 60 a 240 giorni.
Art. 125 c. 5 Guida di un veicolo con una patente di categoria diversa da quella richiesta da 30 a 180 giorni.
Art. 128 c. 2 Sospensione a tempo indeterminato per omissione del richiesto esame di revisione.
Art. 138 c. 12 Guida di veicolo civile con patente militare La patente è sospesa.
dall’autorità militare che l’ha rilasciata secondo le proprie norme.
Art. 142 c. 9 Superare di oltre 40 km/h ma meno di 60 km/h i limiti massimi di velocità da 30 a 90 giorni (il doppio per guida di particolari veicoli pesanti).
Art. 142 c. 9 bis Superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità da 180 a 365 giorni (il doppio per guida di particolari veicoli pesanti).
Art. 143 c. 12 Circolazione contromano in corrispondenza di curve, dossi o tratti con scarsa visibilità, o quando la strada da 30 a 90 giorni (il doppio in caso di è divisa in carreggiate separate recidiva).
Art. 148 c. 16 Sorpasso vietato in curve, dossi, incroci non semaforizzati, passaggi a livello, scarsa visibilità. Sorpasso a destra di tram e filobus fermi per salita o discesa di passeggeri senza isola salvagente. Sorpasso di veicolo che sta facilitando l’attraversamento sulle strisce ai pedoni. Sorpasso o superamento, spostandosi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia, di veicolo che sta a sua volta sorpassando, o veicoli incolonnati a passaggi a livello, semafori, o per congestione di traffico da 30 a 90 giorni.
Art 148 c. 14 e 16 Sorpasso vietato tra mezzi pesanti Da 60 a 180 giorni.
Art. 168 cc. 8 e 9 Trasporto di merci pericolose: senza autorizzazione o senza l’osservanza delle prescrizioni ADR riconducibili alla responsabilità del trasportatore o del conducente Da 60 a 180 giorni.
Art. 176 c. 22 In autostrade e strade assimilate: circolare sulle corsie di emergenza, o sulle corsie di variazione di velocità da 60 a 180 giorni.
Art. 179 c. 9 Circolare senza cronotachigrafo o limitatore divelocità se prescritti ; Utilizzo di un detto dispositivo non omologato, funzionante, alterato, o senza foglio di registrazione da 15 a 90 giorni.
Art. 186 c. 2a) Guidare con tasso alcolemico maggiore di 0,5 fino a 0,8 g/l Da 90 a 180 giorni.
Art 187 uso di sostanze stupefacenti.
Art. 189 c. 5 Fuga dopo incidente con danni gravi ai veicoli tali da richiederne la revisione da 15 a 60 giorni.
Art. 193 c. 4 bis Falsificare o contraffare documenti assicurativi Fino a 360 giorni.
Art. 213 c. 2 ter Rifiuto di custodia di veicolo sequestrato Da 30 a 90 giorni.
Art. 213 c. 4 Circolazione con veicolo sequestrato Da 30 a 90 giorni.
Art. 214 c. 1 Rifiuto di custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo da 30 a 90 giorni.
Art. 217 c. 6 Circolare con veicolo avente carta di circolazione giorni sospesa da 90 a 360 giorni.
Casi di sospensione per duplice violazioni al cds in un biennio
Art. 7 c. 13 bis Circolare con veicolo di categoria inquinante inferiore Da 15 a 30 giorni.
Art. 145 comma 11 Non dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra se non previsto diversamente. Non dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaia delle violazioni. Non fermarsi e/o non dare la precedenza in presenza di apposito cartello. Non arrestarsi e non dare la precedenza uscendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Impegnare una intersezione quando non si ha la possibilità di proseguire, bloccando così il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. Non arrestarsi e non dare la precedenza negli sbocchi su strada di sentieri da 30 a 90 giorni.
Art.146 comma 3 Proseguire la marcia, nonostante semaforo rosso o giallo o nonostante divieto dell’agente del traffico. Imprudenza (e in particolare non regolare delle condotte la velocità) nell’approssimarsi a un passaggio a livello da 30 a 90 giorni.
Art.147 comma 6 Attraversare un passaggio a livello con barriere o semibarriere chiuse o in procinto di chiudersi violazione di. Attraversare un passaggio a livello avente i una qualsiasi dispositivi di segnalazione in funzione delle violazioni. Attraversare un passaggio a livello privo di barriere senza assicurarsi che nessun treno sia in vista. Ingombrare un passaggio a livello, anche se per arresto forzato del veicolo, senza fare il possibile per evitare pericoli alle persone da 30 a 90 giorni.
Art. 148 comma 3 Inosservanza delle modalità di sorpasso Da 30 a 90.
Art. 149 comma 5 Inosservanza della distanza di sicurezza con incidente tali ai veicoli da renderne anni necessaria la revisione ex art. 80 CDS da 30 a 90 giorni.
Art. 150 comma 5 Inosservanza delle norme nei passaggi ingombrati con incidente e danni anni tali ai veicoli da renderne necessaria la revisione ex art. 80 CDS da 30 a 90 giorni.
Art. 172 comma 10 Omettere l’uso delle cinture di Da 15 a 60 giorni.
Art. 173 comma 3 bis Uso del telefono cellulare Da 30 a 90.
Casi di sospensione di natura cautelare:
In questi casi il titolo abilitativo è sospesa non in conseguenza della commissione di illeciti ma quando esistono situazioni di fatto, accertate o presunte, che indicano o lasciano presumere inidoneità alla guida del conducente:
- per mancanza temporanea dei requisiti fisici o psichici necessari
- per effetto della mancata visita medica di revisione entro i termini previsti
- a seguito di accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di stupefacenti, disposta dal prefetto dopo l’accertamento di questi reati
- a seguito di incidente stradale per violazione di una norma del Codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo) disposta dal prefetto, in cui prevale la natura cautelare del provvedimento anche se la relativa durata è determinata
- per effetto della mancata effettuazione dell’esame di revisione disposto a seguito della perdita totale di punteggio
Casi di sospensione di natura penale
- libertà controllata: parimenti al provvedimento della libertà vigilata è disposta per l’ugual periodo la sospensione della patente come garanzia di minor movimento del soggetto
- conversione di pena pecuniaria non pagata: in questi casi la pena pecuniaria verrà tramutata in pena detentiva per cui si ricade nel punto precedente
- semidetenzione: nei casi in cui il giudice disponga la semidetenzione in tale periodo vige la sospensione del titolo abilitativo.
- rifiuti o interruzione del programma per il recupero dall’uso di sostanze stupefacenti
- produzione, traffico e commercio di sostanze stupefacienti
- È prevista la sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore a 15 giorni né superiore a tre mesi per l’inosservanza per tre volte nel triennio all’obbligo dell’emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. Tale provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell’ufficio IVA.
SANZIONI
Chiunque, durante il periodo di sospensione della patente circola abusivamente è soggetto a: sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della revoca della patente più la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi; o, in caso di reiterazione, alla sua confisca (salvo che non appartenga a persona estranea all’illecito).
REVOCA DELLA PATENTE
La revoca della patente può essere disposta per:
- Mancanza o perdita dei requisiti morali: l’accertamento dei requisiti morali è preventivo al rilascio di patente e CIGC e ne impedisce il conseguimento al candidato che non possieda tali requisiti. Tuttavia, se le condizioni intervengono successivamente al suo rilascio, il prefetto provvede alla revoca di patente.
- mancanza dei requisiti psichici o fisici
- mancanza dell’idoneità tecnica
- sostituzione della patente italiana con altra rilasciata da Stato estero
- mancanza dei requisiti morali: tale procedura è più preventiva in sede di rilascio, tuttavia se successivamente si manifesta il presupposto della perdita dei requisiti morali la patente verrà revocata.
- revoca quale sanzione accessoria di sanzione amministrativa o penale per violazione di norme del Codice della strada
Casi di revoca patente quale sanzione accessoria del cds
- servizio taxi senza licenza, alla seconda violazione in 3 anni dell’art. 86 c. 2;
- circolare con patente sospesa ai sensi dell’art. 128;
- eccesso di velocità di oltre 60 km/h, alla seconda violazione in 2 anni dell’art. 149 c. 9 bis;
- in autostrada invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata in senso opposto a quello consentito (art. 176 c. 1a);
- alterazione del limitatore di velocità (art. 179 c. 2 bis);
- circolazione abusiva durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo (art. 218, c. 6)
- di velocità dalle quali risultino prodotte lesioni gravi o decesso di persone (art. 9)
- esito negativo della revisione patente
- guida sotto l’azione di sostanze stupefacenti (art 187)
- rifiuto dell’accertamento all’alcool test o al drugs test per due volte in un biennio (art 186 e 187)
- guida in stato di ebrezza con tasso maggiore di 1,5 gr/l per due volte in un biennio (art 186)
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- guida in stato di ebrezza con tasso superiore di 1,5 gr/l per due volte in tre anni per minori di 21 anni, conducenti di taxi, ncc, trasporto cose o persone conto terxi, servizi di linea. (art 186 bis)
Quando dalla violazione di norme del Codice della strada, anche non costituente reato, conseguono danni a persone, ai sensi dell’art. 222, c. 3, CDS, con la sentenza di condanna il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ove ricorra l’ipotesi di “recidiva reiterata specifica infraquinquennale” cioè nel caso che l’evento si ripeta per almeno tre volte in cinque anni!
Sotto il profilo sostanziale la revoca priva definitivamente la patente di guida di efficacia e di validità, e il suo titolare perciò viene a trovarsi nella stessa condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.
La comunicazione di avvenuta revoca è comunicata tramite raccomandata e se la patente è ancora nelle mani del titolare gli è intimata la riconsegna entro 10 giorni.
Si configurano, più propriamente, ipotesi di annullamento e non di revoca del documento abilitativo, qualora si debba privare di efficacia una patente di guida rilasciata sulla base di documentazione falsa.
La revoca della patente disposta in uno dei cinque ultimi casi sopra elencati, cioè a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non consente di conseguire una nuova patente prima di 3 anni dalla data di accertamento del reato; e inoltre, nel caso di conducenti professionali, costituisce giusta causa di licenziamento (art. 219 c. 3 quater). Il candidato che intenda riottenerla ripartirà dalla patente B ed è considerato un neopatentato.
REVISIONE DELLA PATENTE
La revisione della patente è un provvedimento che non ha un carattere puramente sanzionatorio in quanto consiste nel sottoporre il titolare ad accertamenti medici (rifare la visita medica presso la commissione medica) e/o tecnico pratiche (rifare gli esami di teoria e pratica).
Quindi la revisione patente è un provvedimento cautelare per verificare se sussistono ancora le capacità di guida e può essere disposta o dal prefetto o dall’UMC.
Il CDS prevede una specifica ed ampia casistica in cui deve essere obbligatoriamente disposta la revisione patente:
- conducente che abbia causato un incidente con lesioni gravi, violando, contestualmente, una norma del CDS per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente
- qualsiasi incidente anche con danni lievi a cose o persone compresi se stessi se emerge che l’incidente è stato causato da un comportamento imprudente, negligente o comunque che fa sorgere il dubbio della capacità di guida.
- fatti riguardanti gravi violazioni al codice della strada o di altra natura (medica, giudiziaria) che facciano sorgere dubbi sulla persistenza della idoneità alla guida.
- inore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del CDS, da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
- casi di coma superiore alle 48 ore
- perdita totale del punteggio nel meccanismo della patente a punti
- somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in dodici mesi nell’ambito del meccanismo della patente a punti. (perdita di 5 o più punti per tre volte nell’arco di un anno)
- mancato rinnovo della patente per più di tre anni
- guida in stato di ebrezza o sotto l’azione di stupefacenti: in questi casi se non sono commesse altre infrazioni è disposta solo la revisione medica.
La revisione patente è notificata tramite raccomandata. Il soggetto è tenuto nel termine di 30 gg a prenotare l’esame medico presso la CML e l’esame tecnico presso l’UMC. Non produrre la documentazione necessaria comporta la sospensione della patente! Continuare a circolare comporta la revoca della patente.
La visita medica può avere diverse soluzioni: idoneità, idoneità limitata cioè con validità della patente inferiore a quella normale prevista, idoneità con declassamento della categoria patente, inidoneità temporanea, inedoneità definitiva con conseguente revoca.
L’esame tecnico può risolversi positivamente con restituzione della patente o il rilascio di una nuova a seconda delle disposizioni mediche con il punteggio di 20 punti oppure negativamente con la revoca della patente.