Rinnovo patente

Rinnova immediatamente la tua patente in sede!

Il rinnovo della patente adesso obbliga a fare il duplicato e viene rilasciata una patente nuova quindi occorre una fototessera, se non ne avete a disposizione si può fare la foto in sede da noi risparmiando…

Chiamaci o scrivici su WhatsApp allo +39 351 6760276 per prenotare o invia una email a autoscuolasanpaolo@gmail.com con la scannerizzazione della tua vecchia patente e del codice fiscale: faremo la prenotazione immediata della visita medica!

Ti ricordiamo noi quando devi rinnovare la patente!

Se la scadenza della patente è più lontana di 3 mesi, compila il form sottostante e ti avviseremo noi in tempo per rinnovarla!

Ricordiamo la validità delle varie patenti:

Patenti AM-A1-A2-A3-B1-B-BE

  • 10 anni fino a 50 anni
  • 5 anni da 50 a 70 anni
  • 3 anni da 70 a 80 anni
  • 2 anni dopo gli 80 anni

Patente C1-C

  • 5 anni fino a 65 anni
  • 2 anni oltre i 65 anni presso la commissione medica

Patente C1E-CE

  • 5 anni fino a 65 anni
  • 1 anno fino a 68 presso la commissione medica oppure 2 anni con limite a 20t
  • 2 anni oltre 68 anni con limite ad autotreni ed autoarticolati fino a 20t

Patenti D1-D-D1E-DE

  • 5 anni fino a 60 dopo i sessanta vale solo come patente B salvo proroga presso la CML
  • 1 anno fino 68 presso la commissione medica con rilascio di apposito attestato.
  • a 68 anni la pat D vale definitivamente come patente B

Requisiti fisici minimi richiesti per patenti normali

CATVISTAUDITOARTIREAZIONI
AM
A
B1
B
acutezza visiva pari a 07/10 complessiva anche con correzioni e con almeno 02/10 sull’occhio che vede meno

Per monocoli 08/10

occorre inoltre:
sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamento, campo visivo, visione crepuscolare

percezione della voce ad una distanza di almeno 2 metri anche con correzioninessuna alterazione anatomica funzionale
C1
C
D1
D
E
acutezza visiva pari a 12/10 complessiva anche con correzioni con almeno 04/10 sull’occhio che vede meno

occorre inoltre:
sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamento, campo visivo, visione crepuscolare

percezione della voce ad una distanza di almeno 8 metri complessivi senza correzioni e almeno 2 metri per l’orecchio che sente di menonessuna alterazione anatomica funzionaletempi di reazioni a stimoli luminosi ed acustici

L’accertamento per il rilascio delle patenti A, B e superiori sono le seguenti:

  • malattie e affezioni morbose
  • patologie cardiovascolari
  • diabete
  • epilessia
  • dipendenza da alcool
  • uso di sostanze stupefacenti o farmaci
  • turbe psichiche
  • malattie endocrine
  • malattie sistema nervoso
  • malattie del sangue
  • malattie apparato urogenitale
  • efficienza degli arti
  • vista
  • udito
  • tempi di reazione

Il regolamento stabilisce i criteri di accertamento, i requisiti fisici minimi, adattamenti ai veicoli, protesi ecc per l’idoneità alla guida o la non idoneità alla stessa.

Oggi i controlli sulle persone sono molto serrati soprattutto grazie ai controlli incrociati e alla comunicazione continua di dati tra prefetture, ulss, uffici della motorizzazione, forze dell’ordine, istituti medici e di cura.

L’accertamento viene svolto dai medici indicati nel CDS o dalla Commissione medica locale, nei casi previsti, e deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per conseguire la patente di guida: la certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente così come riferiti dal suo medico di fiducia.

Ai fini del suddetto accertamento, il soggetto richiedente il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, o il certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, deve presentare una certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione della revisione o della conferma di validità della patente posseduta.

Le modalità degli accertamenti clinico-tossicologici e le strutture competenti a effettuarli e a rilasciare la certificazione saranno individuate con apposito DM, dalla cui data di entrata in vigore dovranno decorrere rispettivamente dodici mesi, per le domande di primo rilascio, e sei mesi, in caso di revisione o conferma di validità della patente posseduta da parte dei conducenti professionali. Le spese per il rilascio di detta certificazione sono a carico del richiedente.

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici:

  • è svolto a livello monocratico da uno dei medici indicati al comma 2 dell’art. 119 CDS, anche per gli ultraottantenni, che potrà effettuare tale visita di idoneità nella struttura pubblica di appartenenza oppure nei gabinetti medici dotati delle attrezzature sanitarie necessarie allo scopo
  • è demandato alle Commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi indicati al comma 4 dell’art. 119 CDS.

L’idoneità psicofisica dei soggetti affetti da diabete viene accertata dal medico monocratico o dalla CML previa acquisizione di specifica certificazione specialistica redatta da medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio, secondo i modelli previsti dalle direttive del Ministero.

È altresì prevista la possibilità di integrare il giudizio di idoneità psicofisica con una specifica valutazione psico-diagnostica condotta da psicologi abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’Albo professionale.

Sanzioni

L’art. 115 CDS punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il conducente che si ponga alla guida o persista in essa, nonostante le proprie menomate condizioni che possono provocare stato di incoscienza o inidoneità alla guida per successivo malore. Un esempio di tale violazione è costituito dal colpo di sonno non patologico: risponde della violazione chi, ponendosi alla guida nonostante la consapevolezza dello stato di stanchezza o affaticamento, continua a guidare e viene sopraffatto da un colpo di sonno.

La violazione, invece, non è punibile nel caso di malore improvviso e non prevedibile.

L’importo della sanzione pecuniaria è maggiore qualora trattasi di guida di veicoli per i quali è richiesto il CAP o la CQC o che circolano in servizio di emergenza. Analogamente a quanto previsto per la guida di veicoli a motore, sono punite con una sanzione amministrativa la conduzione di animali senza i prescritti requisiti psicofisici nonché l’affidamento di un animale a persona priva dei prescritti requisiti.

Fermo amministrativo del veicolo

Alla guida di veicoli senza essere in possesso dei requisiti psicofisici consegue, quale sanzione accessoria, la misura del fermo amministrativo del veicolo (se a motore) per giorni trenta a chiunque appartenente (cioè anche se non appartiene alla persona nei cui confronti viene applicata la sanzione principale per guida senza i prescritti requisiti). Una volta accertata l’infrazione, perciò, il veicolo deve essere immediatamente sottratto alla circolazione e sottoposto a custodia presso idoneo deposito secondo quanto disposto dell’art. 214 CDS.

Fa eccezione il caso in cui il veicolo appartenga a persona assolutamente estranea al fatto, la quale dimostri che la circolazione dello stesso sia avvenuta contro la propria volontà. In tale ipotesi, infatti, si ritiene che il veicolo debba essere riconsegnato al legittimo proprietario. Dal punto di vista procedurale, tuttavia, anche in questo caso, al momento dell’accertamento dell’infrazione, il veicolo deve essere fatto recuperare dall’organo in servizio di polizia stradale per essere successivamente messo a disposizione del suo legittimo proprietario.

Incauto affidamento a persona senza i requisiti

L’art. 115 CDS punisce il soggetto che, avendo la materiale disponibilità del veicolo o dell’animale, lo affida a persona inidonea. Può derivare da dolo (volontariamente) o da colpa (negligenza). Anche nel caso di incauto affidamento a persona priva dei necessari requisiti psicofisici per guidare, è sempre prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta.

Il veicolo pertanto, una volta accertata l’infrazione, deve essere immediatamente sottratto alla circolazione e sottoposto a custodia, affidandolo al conducente (se idoneo) o al proprietario ovvero presso idoneo deposito secondo quanto disposto dell’art. 214 CDS.

Se la persona cui è stato incautamente affidato il veicolo provoca un evento dannoso punito dalla legge come delitto colposo (es. morte o lesioni personali), anche l’affidante può essere chiamato a rispondere del delitto a titolo di cooperazione secondo quanto previsto dall’art. 113 CP. Si tratta di un’ipotesi di concorso di persone nel reato (definito però concorso improprio) disciplinato dagli artt. 110 e segg. del Codice penale.

Invia