Assicurazione e responsabilità

L’articolo 193 del codice della strada obbliga tutti coloro che circolano sulla strada con un veicolo a motore di avere una copertura assicurativa pena una sanzione amministrativa di 798 euro e il sequestro del mezzo ed eventuale confisca. In questa sezione vogliamo portare alla luce gli aspetti più importanti di questa materia per lo più sconosciuta a molti.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità può essere definita in generale come la “possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base di tale previsione: in parole più semplici la responsabilità è di chi cerca di prevedere le conseguenze delle sue azioni e correggerle di conseguenza. La responsabilità prevede quindi che vi sia libertà di agire ma allo stesso tempo una libertà limitata nel rispetto delle persone e delle cose.

Si parla di responsabilità giuridica quando la situazione di libertà limitata deriva da una norma giuridica: esistono perciò varie forme di responsabilità.

  • Responsabilità amministrativa
  • Responsabilità civile
  • Responsabilità contrattuale
  • Responsabilità extracontrattuale
  • Responsabilità medica
  • Responsabilità penale
  • Responsabilità precontrattuale

La responsabilità civile rientra perciò in un ampio campo delle responsabilità giuridiche e si può definire in questo modo:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Da ciò può ulteriormente ricavarsi che l’obbligo riparatorio (responsabilità civile in senso stretto) assolve ad una funzione non costante nell’ordinamento: tale obbligo ha una valenza sanzionatoria (pena privata) quando previsto rispetto a fatti illeciti; puramente compensativa quando originato da fatti cui è estranea ogni valutazione di rimproverabilità.

LA RCA

Come abbiamo detto nell’introduzione tutti i veicoli a motore circolanti su strade pubbliche devono avere una copertura assicurativa: la polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando si usa un veicolo.

In base a questo contratto si stabilisce che in caso di incidente automobilistico al posto vostro pagherà i danni la compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati. In cambio noi dovremmo versare una somma di denaro che si chiama premio (costo dell’assicurazione).

RCA BASE

È di fondamentale importanza capire una cosa: la legge chiede una copertura minima alla quale poi ognuno di noi può agganciare innumerevoli modifiche! E’ bene perciò distinguere la RCA base da quelle che poi sono le assicurazioni aggiuntive non obbligatorie.
La formula base dell’assicurazione che è anche la più economica e perciò quella più largamente diffusa prevede quento segue:

  • la copertura assicurativa per i danni di tutte le persone coinvolte in un incidente ad esclusione del conducente colpevole di aver creato i danni
  • la copertura assicurativa per i danni alle cose dei terzi

Il codice delle assicurazione definisce terzo una persona danneggiata ma esclude i famigliari, gli ascendenti, i discendenti, persino gli affiliati e i parenti fino al terzo grado.

Analizzando quando sopra scritto si evince che:

1. in caso di incidente il conducente non è risarcito dei danni fisici che eventualmente subisce 2. gli oggetti propri danneggiati e quelli dei non terzi non saranno risarciti: quindi ad esempio un’ incidente provocato dal padre nei confronti del figlio o viceversa non troverebbe risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.

RISCHI DIVERSI

I contratti assicurativi definiti “rischi diversi”, che a differenza dell’RC auto sono facoltativi, riguardano i rischi non coperti dalla RCA base appena descritta. Tra le polizze più note del settore “rischi diversi”, ci sono:

Incendio e furto: L’assicurazione incendio e furto è una copertura assicurativa che garantisce l’assicurato per i danni (materiali e diretti) subiti in caso di furto o incendio dell’auto, di solito sia nel caso di furto totale che in quello parziale. Sono però escluse dalla copertura tutte le cose che sono contenute all’interno dei veicolo. Per quanto riguarda il risarcimento, questo fa riferimento, come nel caso del furto, al valore commerciale del veicolo al momento dell’incendio: per tanto questo tipo di assicurazioni sono convenienti solo con il veicolo nuovo. Il calcolo del premio aggiuntivo di questa polizza accessoria parte dal valore commerciale.

Se il furto o l’incendio viene commesso all’estero è bene denunciare alle autorità del luogo e poi ripetere la denuncia in Italia.

Ci sono poi tutta una serie di ulteriori garanzie da affiancare alla copertura incendio e furto che vengono offerte come “pacchetti” ad esempio: le spese di dissequestro del veicolo, le spese di immatricolazione del nuovo veicolo in sostituzione di quello rubato, i danni indiretti derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’autovettura, le spese di rimozione e parcheggio; le spese di ripristino box, cioè le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell’incendio, ecc, ecc…

Kasko: la polizza kasco è per chi decide di stare tranquillo al 100%; infatti con questo tipo di assicurazione saranno risarciti tutti i danni indipendentemente dalla colpa. Anche qui però esistono diverse variabili pertanto è bene leggere attentamente ciò che si firma.

Eventi naturali/atmosferici: questa assicurazione copre i danni al proprio veicolo generati da trombe d’aria, valanghe, frane, grandine ecc Gli elenche di questi eventi variano da compagnia a compagnia pertanto è sempre doveroso leggere attentamente quello che si firma. In genere è escluso l’incendio.

Eventi socio politici – atti vandalici: La polizza a copertura di danni causati da atti vandalici ed eventi socio politici prevede il rimborso dei danni causati al veicolo assicurato da cortei, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Cristalli: La garanzia cristalli prevede il rimborso del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali della tua auto, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi. Molto spesso il rimborso per la garanzia cristalli prevede l’applicazione di uno scoperto per esempio del 10% con una franchigia minima di “x” euro, sulla base della scelta effettuata in fase di calcolo del preventivo.

Tutela legale Assistenza stradale Infortuni del conducente: generalmente tutte le compagnie offrono un proprio legale in caso di contenziiosi giudiziali e consulenze; chi ha questa copertura assicurativa l’onere di questa spese saranno a carico dell’assicurazione. Generalmente è sempre stabilito un tetto massimo di spesa.

Assistenza stradale: Esistono varie formule per cui è bene leggere attentamente il contratto.

Infortuni conducente: Assicura il conducente, chiunque esso sia, per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo assicurato, che hanno come conseguenza la morte o l’invalidità permanente (superiore al punteggio in franchigia) del guidatore stesso. Possono essere stabilite anche delle diarie giornaliere in proporzione al prenio pagato in caso di invalidità temporanea. Ricordiamo infatti che il conducente non è coperto dall’assicurazione per cui questo optional è molto importante dato che quasi sempre siamo soli nel veicolo.

IL PREMIO

Il premio è la somma versata per pagare l’assicurazione. Con l’avvenuto pagamento l’assicurazione è attivata.

Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati “periodo di mora”, per pagare quanto dovuto, durante i quali la copertura assicurativa resta operante; nel caso di contratto con tacito rinnovo, dopo il quindicesimo giorno la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.

Il contratto ha una validità annuale ma il versamento del premio può essere anche frazionato in due periodi semestrali: in questo caso vi sarà applicata una maggiorazione tra il 3-6%.

L’assicurazione ha l’obbligo di avvisare l’assicurato della scadenza almeno 30 giorni prima!

Il calcolo dell’importo tiene conto:

  • delle caratteristiche del veicolo (cilindrata, potenza, anno immatricolazione ecc)
  • caratteristiche del conducente (sesso, età)
  • +10,5% come contributo al servizio sanitario nazionale
  • +2,5% per il fondo vittime
  • +12,5% imposta statale

DIRITTO DI RIPENSAMENTO: è il diritto di cancellare la polizza secondo la formula del “Soddisfatto o Rimborsato”, purché l’assicurato manifesti questa volontà entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. La richiesta va fatta tramite raccomandata.

SOSPENSIONE DELLA ASSICURAZIONE: pochi lo sanno ma esiste la possibilità di bloccare l’assicurazione e tenerla in sospeso per un periodo fino a 12 mesi. La scadenza ovviemente verrà protratta nel momento in cui si decide di riattivare l’assicurazione. L’assicurazione richiederà durante il tenpo di sospensione la restituzione dei documenti (certificato e contrassegno).

LA DISDETTA: in genere le assicurazioni prevedono il tacito rinnovo cioè alla scadenza il contratto si riscrive automaticamente. Attualmente non è più necessario dare disdetta tramite raccomandata: basta un semplice avviso.

FONDO di GARANZIA per le VITTIME della STRADA: il 2,5 % del premio è destinato ad un fondo cassa chiamato fondo garanzie vittime della strada e serve:

  • in caso di danni provocati da veicoli non assicurati
  • in caso di danni provocati da veicoli non identificati
  • in caso di compagnie insolventi

IL MASSIMALE

È la cifra massima che una compagnia risarcirà in caso di incidente. È buona norma sottoscrivere una polizza con i massimali più alti possibile: la maggiorazione del premio che si paga è ampiamente ripagata dalla maggior tranquillità che si potrà aver in caso di sinistro.

C’è poca consapevolezza che nella sventurata ipotesi di un sinistro potrebbero essere coinvolte più persone e mezzi facendo così salire a cifre a livelli impensabili!! . Un massimale basso potrebbe infatti non essere sufficiente a far fronte al risarcimento dei danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali la magistratura può fissare risarcimenti molto elevati: in questi casi, verrebbero coinvolti direttamente i beni personali presenti e futuri per pagare la differenza ancora dovuta.

Per questo motivo il massimale minimo è di solito stabilito dalla legge ed attualmente è di ben 6 milioni di euro!

LA RIVALSA: la rivalsa è la possibilità da parte dell’assicurazione di non procedere al risarcimento danni per comportamenti non corretti dei conducenti. Le clausole di rivalsa e di esclusione sono quelle clausole, contenute nelle condizioni generali del contratto di polizza RCA, che individuano i casi nei quali la compagnia si potrà rivalere (cioè chiedere indietro i soldi pagati in parte o in tutto) nei confronti dell’assicurato per quanto pagato per il risarcimento del sinistro causato.

Le ipotesi più comuni di rivalsa sono:

  • guida senza patente o con la patente scaduta, revocata o sospesa
  • guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe
  • guida da parte di chi ha superato gli esami, ma non ha ancora la patente oppure ha una patente non adatta al veicolo che sta guidando
  • nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione
  • informazioni false o reticenti date dall’assicurato al momento di stipulare un contratto
  • altre specifiche limitazioni contenute nella polizza nell’articolo “cause di rivalsa”

I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

esistono vari tipi di formule contrattuali per stipulare una RCA ma i meccanismi più diffusi sono quelli di seguito riportati.

BONUS MALUS

Nella formula bonus malus il premio assicurativo varia di anno in anno in funzione del numero di incidenti provocati. Se non si provocano incidenti si paga meno se invece si provocano incidenti si paga di più. La definizione del costo della polizza si basa sulle classi di merito assicurative. Semplificando il discorso possiamo dire che ci sono 18 classi di merito e che la 14esima, rappresenta la classe d’ingresso, che corrisponde alla tariffa base. Più bassa è la classe più economica è la polizza.

Il meccanismo di salita e discesa dalle varie classi è diverso da compagnia a compagnia: in linea di massima vale il principio che ad ogni anno senza causare incidenti si scende di una classe mentre ad ogni incidente causato si sale di una o più classi.

E’ evidente che un neopatentato entrerebbe di fatto nella classe più elevata con costi del premio assicurativo altissimi: per ovviare a questo è doveroso sapere che un ragazzo può iniziare una propria assicurazione con la stessa classe del padre che si presupponga avrà sicuramente una situazione più vantaggiosa. (legge Bersani).

FRANCHIGIA

La franchigia in una polizza indica la parte del danno non coperto dall’assicurazione, ma a carico diretto dell’assicurato. L’ammontare del premio assicurativo (la cifra da pagare alla compagnia in cambio della copertura) non è perciò l’unico parametro economico da prendere in considerazione per decidere la convenienza di una polizza.

Dobbiamo in tutti i casi chiarire che in caso di incidente con colpa sarà la compagnia prima a pagare tutto il risarcimento dovuto e solo successivamente la medesima richiederà all’assicurato la somma che questi si era impegnato a sostenere in caso di sinistro con responsabilità (cioè la franchigia). Conviene verificare sempre l’importo della franchigia o di altri eventuali “scoperti”: se sono molto bassi, possono fare la differenza e rendere conveniente una polizza rispetto ad un’altra che poteva non sembrarlo, sia sulla RCA sia sulla furto e incendio.

PERSONALIZZATE

Questi contratti stanno prendendo larga diffusione poichè rendono il contratto flessibile in base al reale utilizzo del veicolo. Per creare il contratto si tiene conto di:

  • dati oggettivi del veicolo: marca del veicolo, potenza, ciclindrata, anno di immatricolazione, alimentazione, presenza di antifurto, dove è custodito ecc
  • dati soggettivi di chi guida: sesso, età, luogo di residenza, eventualità che il veicolo possa essere prestato ecc.

In questi casi è possibile ottenere delle forti scontistiche: tuttavia bisogna stare molto attenti a non dichiarare il falso o a riportare informazioni non corrette poichè tutto questo potrà attivare il diritto di rivalsa da parte dell’assicurazione.

DOCUMENTI ASSICURATIVI

Alla firma del contratto l’assicurazione rilascia la polizza che è il documento che attesta la conclusione del contratto di assicurazione. Generalmente in una sola polizza sono presenti le condizioni relative sia alla RCA che alle garanzie rischi diversi, ed in particolare:

  • le generalità dei contraenti
  • il tipo e la targa del veicolo
  • le coperture e i massimali previsti
  • le eventuali franchigie
  • l’importo del premio
  • la durata del contratto.

Nella polizza sono altresì contenuti tutti i documenti necessari alla circolazione:
contrassegno: è il tagliando che deve essere obbligatoriamente esposto sul parabrezza anteriore e deve contenere la targa e la data di scadenza dell’assicurazione è di recente pubblicazione un decreto che prevede modalità e le fasi temporali per attuare la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione RCA, ovvero la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione ad apposita banca dati istituita presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l’esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria.

Assicurazione e responsabilità - RCA

La banca dati è alimentata in tempo reale, a cura delle imprese assicuratrici, all’atto del rilascio del certificato di assicurazione o della sospensione o scadenza anticipata della copertura assicurativa. Il processo di dematerializzazione si dovrà concludere entro il 18.10.2015 e dalla stessa data cesserà l’obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo.

Certificato: è la ricevuta di pagamento dell’assicurazione e va tenuta a bordo del veicolo. In caso di furto o incendio se ne deve menzionare nella denuncia! il certificato altro non è che la prova materiale che l’assicurazione è attiva.

Carta verde: l’assicurazione è valida in tutti i paesi della comunità europea ed in tutti quelli convenzionati; in questi paesi per circolare è necessario il tagliando verde. Per recarsi nei paesi che non hanno aderito alla convenzione internazionale sulla carta verde è necessario stipulare una polizza apposita, con validità per il solo periodo di permanenza, nel paese che si vuole visitare. Per fare ciò o la si compra direttamente negli uffici alla frontiera o ci si può rivolgere agli uffici diplomatici di quel paese presenti in Italia, chiedendo, se sia possibile, di stipulare un contratto via posta o internet prima della partenza. Va rilevato che la sottoscrizione di una polizza temporanea di frontiera è generalmente molto più cara.

Assicurazione e responsabilità - Carta Verde

attestato di rischio: è una tabella nella quale sono riportati i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni. E’ consegnato obbligatoriamente almeno 30 gg prima della scadenza e riporta le classi di merito di provenienza: è un documento fondamentale se si vuole cambiare compagnia. Vale 5 anni.

Assicurazione e responsabilità - Attestato di rischio

IL MODULO DI COSTATAZIONE AMICHEVOLE

La constatazione amichevole vale a tutti gli effetti come denuncia di sinistro con il vantaggio di accorciare i tempi di rimborso da parte delle compagnie di assicurazione. Ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente deve consegnare una copia della constatazione amichevole, opportunamente compilata e firmata da tutte le parti coinvolte, alla propria compagnia di assicurazione entro 3 giorni dall’incidente.

Essendo una constatazione amichevole, appunto, le rispettive compagnie non hanno la necessità di verificare le modalità del sinistro informandosi presso la controparte: ne consegue che allo scadere di 30 giorni dalla data dell’incidente verrà effettuato il rimborso.

Qualora invece la costatazione amichevole non fosse compilata da tutte le parti coinvolte nel sinistro, l’offerta della compagnia deve arrivare entro 60 giorni con la possibilità alla controparte di non accettare e di procedere quindi ad un contenzioso.

Pertanto appare evidente che è conveniente compilare e firmare il modulo sia da chi ha ragione ma soprattutto da chi ha torto.

INCIDENTI CON ALLIEVO-CONDUCENTE CHE SI ESERCITA

In caso di incidente in cui uno dei conducenti sia un conducente in esercitazione di guida, è necessario che da parte dell’organo che svolge il servizio di polizia stradale vengano raccolte anche le dichiarazioni della persona in funzione di istruttore e identificarla (mediante i dati anagrafici e quelli della patente): ciò non solo per verificare la regolarità dell’esercitazione, ma soprattutto perché, in sede di accertamento delle responsabilità civili e penali per il sinistro, l’istruttore può essere chiamato a rispondere dei danni in concorso di colpa con il conducente, od anche per colpa esclusiva se la sua condotta è stata determinante nella produzione del sinistro stradale.
In pratica le dichiarazioni della persona che espleta la funzione di istruttore hanno la stessa rilevanza del conducente.

RESPONSABILITÀ PENALE

Per quanto riguarda la responsabilità penale i reati ipotizzabili a seguito di un incidente stradale sono in genere colposi (lesioni personali od omicidio colposi), ossia reati in cui il colpevole è punito non perché ha voluto l’evento dannoso, ma perché questo si è verificato a causa di sua imprudenza, imperizia, negligenza o violazione di leggi o regolamenti.

Responsabilità dell’allievo

Considerazione preliminare è che non è ammissibile una totale irresponsabilità dell’allievo, il quale, essendo capace di intendere e di volere, può essere imputabile e punibile senza limitazioni. Il problema riguarda invece la verifica della sua colpa nel sinistro, essendo fuori di dubbio che egli debba rispondere tutte le volte che l’incidente sia ascrivibile a sua negligenza o imprudenza o violazione di norme. L’allievo, prima di porsi alla guida di un veicolo, ha l’obbligo di conoscere tutte le norme sulla circolazione stradale; in caso contrario non può andare esente da colpa anche se confidava nella presenza dell’istruttore. Lo stesso dicasi in caso di imprudenza, poiché il dovere di essere prudenti non viene meno per il fatto che il soggetto si stia esercitando con a fianco una persona esperta. Discussa è invece la punibilità dell’allievo per gli incidenti causati dalla sua imperizia. Parte della dottrina afferma, infatti, che l’allievo, per la sua stessa posizione, si debba presumere inesperto e che, pertanto, l’eventuale sinistro provocato dalla sua inesperienza sia addebitabile esclusivamente all’istruttore. L’analisi della colpa vada compiuta caso per caso, al fine di accertare l’effettivo comportamento tenuto nella circostanza concreta dall’allievo e dall’istruttore. Il presupposto di partenza è che l’allievo ha il dovere giuridico di conoscere almeno la disposizione dei comandi ed il loro corretto uso prima di porsi alla guida del veicolo, e che tale obbligo non viene meno per la presenza dell’istruttore. Ne discende che se l’incidente si è verificato per un errore dell’allievo nell’uso dei comandi, e cioè per la violazione di quelle elementari nozioni tecniche che egli avrebbe dovuto conoscere, la responsabilità del sinistro ricade solo sull’allievo e non sull’istruttore.

Responsabilità dell’istruttore

Per quanto riguarda l’istruttore, la sua responsabilità può essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l’allievo: risponde a titolo esclusivo dell’incidente tutte le volte che abbia dato avventati comandi o indicazioni errate o imprudenti all’allievo; risponde invece a titolo di concorso di colpa tutte le volte che non sia intervenuto per evitare un evento dannoso dovuto ad errore dell’allievo o quando il suo intervento sia stato tardivo o inidoneo. Naturalmente il limite a questo concorso è costituito dalla concreta possibilità di agire e cioè dalla prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte dell’istruttore: in caso contrario la responsabilità è solo dell’allievo. Infine, l’istruttore risponde a titolo di cooperazione colposa con l’allievo nel caso in cui consenta a questi una condotta imprudente o in violazione di leggi.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Diversa è la situazione in caso di responsabilità civile, previsto dall’art. 2048 CC, che disciplina espressamente la responsabilità di insegnanti e precettori per i danni prodotti dagli allievi da essi curati. I suddetti soggetti sono liberati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di un’ipotesi di colpa presunta per fatto proprio dell’istruttore, che è responsabile per non aver adeguatamente vigilato l’allievo a lui affidato. Ciò significa che l’istruttore è ritenuto colpevole in base alla sola dimostrazione che un danno si sia verificato in seguito all’incidente stradale provocato dall’allievo-conducente. L’istruttore potrà liberarsi solo se riesce a dimostrare che l’impedimento del fatto non è stato possibile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e da sua colpa. Si pone in questo caso anche il problema del concorso di responsabilità dell’allievo in quanto, secondo parte della dottrina, la presunzione di colpa sancita dall’art. 2048 CC non escluderebbe la possibilità che l’allievo risponda dell’illecito commesso nel caso questo sia dovuto al suo comportamento. Si avrebbe quindi una forma di responsabilità solidale per i danni cagionati, che potrà venir meno ove l’istruttore riesca a dimostrare che è mancata una sua culpa in vigilando o, viceversa, ove l’allievo dimostri che proprio questa è stata la causa determinante dell’evento. L’istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive; ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano iscriversi al conducente.

LE SANZIONI

Art. 193 c. 2: il veicolo senza copertura assicurativa è punito con una sanzione di 841 euro ed il sequestro del mezzo per confisca.

La sanzione per la mancanza della copertura assicurativa si applica sempre alla persona che conduce il veicolo anche se non è proprietaria.

Come è noto l’assicurazione è valida fino a 15 giorni dopo la data di scadenza. Una recente circolare del ministero ha precisato che nell’arco di questi giorni essendo l’assicurazione ancora efficace non può essere contestata la sanzione predetta.
Se la copertura assicurativa viene riattivata nei 15 giorni successivi al termine di 15 giorni cui all’art. 1901, c. 2, CC, cioè entro il 30° (15+15) giorno dalla scadenza, la sanzione viene ridotta a un quarto. Il beneficio è quindi limitato ai soli casi in cui l’accertamento avvenga tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza. Se l’accertamento avviene, ad es., il 31° giorno da tale scadenza non si ha più diritto alla riduzione neanche riattivando l’assicurazione il giorno stesso.

In questo caso, se si accerta la mancanza di assicurazione, il veicolo viene sequestrato e potrà essere confiscato se non si procede alla riattivazione dell’assicurazione per almeno 6 mesi e al pagamento della sanzione in misura ridotta.
in tutti i casi la mancata esibizione del documento entro un termine previsto dall’accertatore (15-20gg) comporta anche l’applicazione anche dell’art. 180 c. 8 del Codice della strada: inottemperanza all’invito di presentare documentazione o spiegazioni 419 euro.

Art. 193 c.2 e c.4: il veicolo circola con documenti falsi è punito con il sequestro per confisca del mezzo e la sospensione della patente per un anno.

ACCERTAMENTO REMOTO

L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere compiuto anche attraverso il raffronto tra i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le risultanze degli accertamenti delle violazioni rilevate mediante l’impiego dei dispositivi o delle apparecchiature di controllo remoto.

Le risultanze degli apparecchi di controllo remoto della velocità, degli accessi alle ZTL, delle corsie riservate, della corsia d’emergenza, dei semafori e del sorpasso possono essere utilizzate anche per accertare la circolazione senza copertura assicurativa.

Una diversa procedura di accertamento remoto delle violazioni previste dall’art. 193 CDS è stata disciplinata dalla legge n. 27/2012, che integra le disposizioni dell’art. 193 CDS introdotte dalla legge n. 183/2011, discostandosene in modo significativo e, purtroppo, non perfettamente coordinato. Le compagnie di assicurazione comunicano, in via telematica, al MIT i dati relativi alle polizze assicurative stipulate che vengono registrati nell’Archivio nazionale dei veicoli. Sulla base dei dati forniti dalle compagnie di assicurazione che sono inseriti nell’Archivio nazionale dei veicoli, il MIT forma periodicamente un elenco di veicoli immatricolati che non risultano assicurati (blacklist).