La nuova patente AM sostituisce completamente il vecchio “patentino”: sulla base delle vostre esigenze organizziamo corsi comuni e personalizzati per conseguirla!
Decreto legislativo 18/4/2011 n. 59 (attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).
Veicoli che si possono condurre
ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
veicoli a tre ruote (categoria L2e) con velocità massima non superiore a 45 km/h e motore di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici
quadricicli leggeri di massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata o di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna o di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
Età minima 14 anni.
Non si possono trasportare passeggeri prima dei 18 anni!
Validità
La nuova Patente AM è una patente a tutti gli effetti e quindi vale anche all’estero. Però la normativa parla di 16 anni come età minima, quindi chi la conseguirà a 14 nei Paesi in cui si potrà, dovranno aspettare 2 anni prima di guidare all’estero un 50 cc. Fino al raggiungimento dell’età regolamentare, la AM vale solo nel Paese in cui è stata rilasciata. I vecchi “certificati di idoneità” conseguiti prima del 19/01/2013 non consentono di guidare ciclomotori fuori dai confini nazionali (per mancanza di accordi comunitari reciproci).
Cosa rimane del vecchio patentino
Chi ha già conseguito il patentino non potrà guidare all’estero, a meno di fare anche l’esame per la AM e di avere almeno 16 anni. I corsi che si tenevano nelle scuole e che erano equiparati a quelli delle autoscuole, a partire dal 19 gennaio non avranno più validità ai fini del conseguimento della licenza di condurre ciclomotori.
Attenzione: le multe previste per chi viene “pizzicato” senza il patentino possono arrivare a 516 euro!
Patente A1
Conseguendo la A1 prima dei 18 anni, dovrete sostenere lo stesso esame teorico previsto per la patente B della macchina e quindi, al compimento dei 18 anni, ci sarà soltanto l’esame di guida!
Veicoli che si possono condurre
motocicli di cilindrata massima di 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg
tricicli di potenza non superiore a 15 kW
macchine agricole che non superano i limiti di massa e di sagoma dei motoveicoli, con velocità massima di 40 km/h
Per chi ha almeno 16 anni. Non si possono trasportare passeggeri prima dei 18 anni!
Patente A2
Veicoli che si possono condurre
motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, (sono state escluse lo moto come CBR 600, Yamaha R6, Suzuki gsx-6r anche nelle loro versioni depotenziate)
Per chi ha più di 18 anni e vuole guidare prima dei 24 anni i motocicli!
Ideale per chi, conseguita la patente B a 18 anni, sa già che vorrà guidare la moto e vuole guadagnare quattro anni sui tempi normali. Con la patente A2, infatti, dopo due anni dal conseguimento, si può guidare qualsiasi tipo di motociclo di qualsiasi cilindrata sostenendo solo una prova pratica di guida. (altrimenti sarebbe necessario aspettare i 24 anni e conseguire la patente A).
Patente A
Veicoli che si possono condurre
motocicli senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), con motore di cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o velocità massima superiore a 45 km/h
tricicli di potenza superiore a 15 kW
Per chi ha più di 24 anni. Potrete guidare tutti i motocicli senza alcun tipo di limitazione!
La tabella seguente contempla le possibili variabili per la guida dei motocicli per chi avesse dubbi sulla validità all’estero della propria patente:
Patente
Data conseguimento
Età conducente
Cilindrata e potenza
Guida in paesi CEE
A o B
prima del 1/1/86
–
qualsiasi
si
A o B
tra il 1/1/86 e il 25/4/88
–
quasiasi
(1)
B
dopo il 25/4/88
–
fino a 125cc e 11kW
no
A
dopo il 25/4/88
fino a 18 anni
fino a 125cc e 11kW
si
A
dopo il 25/4/88
fino a 20 anni
fino a 25kW
si
A
dopo il 25/4/88
maggiori di 20 anni con patente da meno di 2 anni (2)
fino a 25kW
si
A
dopo il 25/4/88
maggiori di 20 anni con patente da meno di 2 anni
(1) Per guidare all’estero si deve superare un apposito esame pratico. (2) La limitazione non si applica a chi ha compiuto 21 anni e supera una prova specifica con motociclo di almeno 35KW.
VEICOLI IDONEI ALL’ESAME
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 ed A, anche speciali, si svolge su motocicli conformi alle seguenti prescrizioni tecniche, distinte per ciascuna delle predette categorie di patenti:
CATEGORIA A1: motociclo, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiungere un velocità di almeno 90 Km/h; CATEGORIA A2: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW e non superiore a 35KW; CATEGORIA A: motociclo, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.
Si ricorda che tali veicoli possono essere muniti, indifferentemente, di cambio automatico o manuale, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria per la quale si sostiene l’esame, sarà annotato il codice UE armonizzato “78“: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di pari categoria con cambio manuale.
MODALITÀ E PERCORSO ESAME
A.1. Prove di equilibrio a velocità ridotta A.1.1 Preparazione della prova All’interno del corridoio in figura, disporre 5 coni in gomma o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di:
4 metri l’uno dall’altro, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1
4,5 metri l’uno dall’altro, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2 e A
delimitare la zona dello slalom con corridoio orizzontale pari a 2,20 metri. Disporre, alla distanza di 8 metri dall’ultimo cono e sull’asse del corridoio, un ulteriore cono, ed intorno a questo altri 5 coni, alla distanza di: • 3,5 metri, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1; • 4,5 metri, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2 e A; in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro, e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.
A.1.2 Svolgimento della prova Il candidato dovrà effettuare un percorso, a velocità ridotta, lasciando alternativamente, da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile, ovvero rimanendo all’interno del corridoio; quindi dovrà descrivere, a velocità ridotta e nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 5 coni aggiunti.
A.1.3 Penalizzazioni: a) abbattere uno o più coni; b) saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo; c) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale; d) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato; e) mettere un piede a terra; f) impiegare un tempo eccessivo; g) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.
B.1. Passaggio in corridoio stretto
LEGENDA: X= 1,10 metri per A1 X= 1,30 metri per A2-A
B.1.1 Preparazione della prova Delimitare un corridoio lungo 45 metri e largo 1,10 metri per A1 e largo 1,30 metri per A2-A. I primi 15 metri, necessari per portare il veicolo in velocità, sono dotati di sola segnaletica orizzontale e gli ultimi 30 metri anche con coni in gomma o in materiale plastico, posti a distanza di 1 metro l’uno dall’altro e lungo due linee rette e parallele.
B.1.2 Svolgimento della prova Il candidato deve percorrere il corridoio delimitato dai coni (30 metri) ad una velocità di almeno 30 km/h.
B.1.3 Penalizzazioni: a) abbattere uno o più coni; b) mettere un piede a terra; c) oltrepassare la segnaletica orizzontale; d) non raggiungere la velocità stabilita
C.1. Superamento ostacolo
LEGENDA: X= 60 m per A1 X= 44 m per A2-A Y= 6 m per A1 Y= 7 m per A2-A Z= 4,5 m per A1-A2-A
C.1.1 Preparazione della prova Disporre un corridoio pari a 60 metri per A1 e 44 metri per A2-A con segnaletica orizzontale posta a una distanza di 1,10 metri. Disporre a 15 metri dall’arrivo 2 coni di segnalazione esterni a detto corridoio. Al termine del corridoio disporre numero 8 coni formanti un rettangolo di dimensioni 6 metri x 4,5 metri per A1 e 7 metri x 4,5 metri per A2-A. Al centro del rettangolo devono essere posizionati 4 coni a distanza di 1 metro uno dall’altro, in modo da formare un quadrato concentrico con il rettangolo ed i cui lati sono paralleli con esso. Predisporre un corridoio di uscita pari almeno a 5 metri delimitato con segnaletica orizzontale.
C.1.2 Svolgimento della prova Il candidato percorre il corridoio marciando a velocità non inferiore a 50 km/h e in corrispondenza dei 2 coni posti a 15 metri dal rettangolo, adegua la velocità, affronta l’ostacolo rappresentato dal quadrato, superandolo indifferentemente a destra o a sinistra, senza uscire dai limiti del rettangolo e rimettendosi nel corridoio di uscita.
C.1.3 Penalizzazioni a) toccare e/o abbattere i coni o uscire dal loro allineamento; b) rallentare prima di superare i coni posti a 15 metri dal rettangolo; c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità; d) non riuscire a riprendere la traiettoria in uscita dal rettangolo oltrepassando la segnaletica orizzontale.
D.1 Prove di frenata
LEGENDA: X= 60 m per A1 X= 44 m per A2 e A
D.1.1 Preparazione della prova Disporre al termine del corridoio di figura, ed alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai 2 coni. Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo.
D.1.2 Svolgimento della prova (da ripetersi due volte) Il candidato, partendo dall’inizio della base di 60 metri per A1 e 44 m per A-A2, deve arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo. La prova è ripetuta per due volte. La seconda prova è effettuata ad una velocità di almeno 50 km/h utilizzando sia il freno anteriore che posteriore.
D.1.3 Penalizzazioni: a) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento; b) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento; c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.
Patente B1
Veicoli che si possono condurre
quadricicli diversi da quelli guidabili con patente AM con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e potenza massima netta del motore inferiore o uguale a 15 kW
Per chi ha almeno 16 anni. Non si possono trasportare passeggeri prima dei 18 anni!
Patente B
Veicoli che si possono condurre
motoveicoli di qualsiasi massa e motocicli leggeri (max 125 cm3 e 11 kW): solo in Italia
macchine agricole di qualsiasi massa e sagoma
macchine operatrici di qualsiasi massa eccetto quelle classificate come eccezionali
autoveicoli (autocarro, autocaravan) per trasporto di persone e di cose con un massimo di nove posti totali, compreso il conducente; la massa complessiva a pieno carico può essere fino a 3.5 t, ad esclusione degli autobus e dei trattori stradali per i quali non esistono limitazioni di massa
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4,250 t. Qualora tale combinazione superi 3,5 t è richiesto il superamento di una prova di GUIDA, capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli
Patente C1
Veicoli che si possono condurre
autoveicoli la cui massa massima autorizzata è superiore a 3,5 t, ma non superiore a 7,5 t, non destinati al trasporto di persone (cioè diversi da quelli delle categorie D1 o D)
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg
Per chi ha tra i 18 e 21 anni. Al compimento dei 21 anni ci sarà la possibilità di trasformare la patente C1 in C, togliendo la limitazione delle 7,5 t previo sostenimento del solo esame di guida.
Patente C
Veicoli che si possono condurre
tutti i veicoli isolati senza limiti di massa (oltre 3,5t) non adibiti al trasporto di persone
si può agganciare un rimorchio leggero (<750 kg)
macchine operatrici eccezionali
trattori stradali
mezzi d’opera
La durata è di:
5 anni fino al compimento del 65° anno
2 anni dopo il 65° anno con visita presso la Commissione Medica Locale
Occorre tenere conto che dopo i 68 anni di età non è più consentito guidare veicolo con massa a pieno carico superiore alle 22t.
Patente D1
Si consegue tra i 21 e i 24 anni.
Veicoli che si possono condurre
autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, di lunghezza massima di 8 metri
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg
Patente D
Veicoli che si possono condurre
autoveicoli adibiti al trasporto di più di otto persone oltre al conducente
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg
La durata è di:
5 anni fino al compimento del 60° anno
1 anno con visita presso la Commissione Medica Locale da 60 a 68 anni
dal 68° anno in poi la patente D viene declassata in patente C o B con visita presso la Commissione Medica Locale
Patente E
BE
veicoli di massa a pieno carico fino a 3,5t, trainanti qualsiasi tipo di rimorchio (superiore a 750kg) che rientri nei limiti indicati nella carta di circolazione del veicolo stesso.Obbligo cronotachigrafo per veicoli autoarticolati come autocarro se la massa + rimorchio > 3.5t. Può essere conseguita solo da chi è già in possesso della patente B
C1E
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 t
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3,5 t, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 t
CE
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg
Dopo i 65 anni si possono condurre complessi di veicoli di massa a pieno carico inferiore alle 20t
D1E
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg
DE
tutti i complessi di veicoli (autoarticolati e autosnodati) adibiti al trasporto di persone
Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida
L’articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest’ultima, nonchè nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell’articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti patologie:
vista
affezioni cardiovascolari
diabete mellito
epilessia
dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali
turbe psichiche, si fa riferimento a quanto di seguito stabilito
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE
Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonchè i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all’articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
A. Requisiti visivi
A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l’obbligo di revisione ai sensi dell’art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in “casi eccezionali“, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purchè il visus nell’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un’idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un’acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l’alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un’acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più valido e di almeno 0,4 per l’occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata.
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l’alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell’occhio con risultato migliore o diplopia. A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l’idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.
B. Affezioni cardiovascolari
Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.
B.1. Gruppo 1
B.1.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
B.1.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell’esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.
B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.
B.2. Gruppo 2
B.2.1. L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
C. Diabete mellito
Nelle disposizioni per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l’insulina o farmaci orali “insulino-stimolanti” come sulfaniluree e glinidi.
C.1. Gruppo 1
C.1.1. L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell’articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
C.1.2. In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale. In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età.
C.1.3. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età.
C.2. Gruppo 2
C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi,) l’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti; b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia; c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura; d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia; e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all’età.
C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età.
C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile, per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del codice della strada.
C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali “insulino-stimolanti” come sulfaniluree o glinidi); ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del Codice della strada.
D. Epilessia
D.1.
Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorchè sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale. Per “epilessia” si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per “crisi epilettica provocata” si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2.
Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
D.3.
È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni).
D.4.
Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.
D.5.
I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6.
Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni.
D.7. Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finchè l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all’Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc).
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l’idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finchè l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia“).
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia“).
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.
D.8. Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all’elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l’idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l’idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l’assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all’elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell’età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni. Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.
E. Alcool
Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
E.1. Gruppo 1 La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.
E.2. Gruppo 2 La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
F. Sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali
F.1.
Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. La patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1 La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2 La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
G. Turbe psichiche
G.1. Gruppo 1 La patente di guida non è nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente:
colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici
colpito da ritardo mentale grave
colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare salvo i casi che la commissione medica locale può valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica presso strutture pubbliche
G.2. Gruppo 2 La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
Nuovi esami guida
Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A
Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
1. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; 1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell’olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l’aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo; 2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l’utilizzo combinato di frizione e freno, l’equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. 2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l’equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce; 2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d’emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
3. Comportamento nel traffico I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 3.3. guida in curva; 3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 3.6. ingresso/uscita dall’autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE
1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell’eventuale poggiatesta; 1.3. controllo della chiusura delle porte; 1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; 1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE); 1.6. controllo di frizione e freno, nonchè dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; 2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); 2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l’esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all’inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l’uno dietro l’altro); 3.2. marcia indietro in curva; 3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 4.3. guida in curva; 4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 4.6. ingresso/uscita dall’autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell’eventuale poggiatesta; 1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; 1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; 1.5. controllo della pressione dell’aria, del serbatoio dell’aria compressa e delle sospensioni; 1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); 1.7. controllo di frizione e freno, nonchè dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l’uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).
2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all’inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l’uno dietro l’altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 2.2. marcia indietro in curva; 2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); 2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).
3. Comportamento nel traffico I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 3.3. guida in curva; 3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 3.6. ingresso/uscita dall’autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Valutazione della prova di capacità e comportamento
1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova. Spetta tuttavia all’esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L’operato degli esaminatori è oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto 4.1.2 dell’allegato IV.
2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
3. L’esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione nè frenata brusca, guida fluida); 3.2. guida attenta ai consumi ed all’ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E); 3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonchè a distanza ravvicinata; 3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali); 3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento; 3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada; 3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l’arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili; 3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale; 3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada; 3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).
Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.
Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonchè sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.