Per i neopatentati sono previste:
- limiti di velocità per i titolari di patente di categoria A e B,
- una limitazione specifica sui veicoli per i titolari di patente di categoria B.
Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida:
i possessori di patente delle categorie A2, A, B1 e B per i primi 3 anni dal conseguimento:
- non possono superare la velocità di 100 km/h sulle autostrade qualsiasi sia la cilindrata o potenza del veicolo
- non possono superare la velocità di 90 km/h sulle strade extraurbane principali, qualsiasi sia la cilindrata o potenza del veicolo.
Se si consegue successivamente la patente C o D, le limitazioni continuano a permanere ma decorrono sempre dalla data di conseguimento della patente delle categorie A2, A, B1 e B.
i possessori di patente di categoria B per il primo anno successivo al conseguimento della patente non possono guidare autoveicoli aventi:
- potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t
- potenza massima pari a 70 kW nella guida di veicoli di categoria M1 (autovetture).
Le limitazioni non si osservano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona diversamente abile, a condizione che sia munita di apposito contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.
Questa prescrizione è valida solo nel caso in cui la patente sia stata rilasciata dopo il 9 febbraio 2011″ se l’autoveicolo non può essere guidato da neopatentati.
CONTROLLO SE UN VEICOLO PUÒ O NON PUÒ ESSERE CONDOTTO DA UN NEOPATENTATO
Per verificare se un veicolo può essere o no condotto bisogna quindi verificare sulla carta di circolazione il valore di potenza massima ed il rapporto potenza peso, occorre fare riferimento perciò ai valori di:
- potenza espressa in KW rilevabile dalla carta di circolazione
- tara che è la somma della massa a vuoto del veicolo (generalmente sulla carta di circolazione è riportato questo dato) e della massa del conducente che, convenzionalmente, è considerata pari a 75 kg.
Per quanto riguarda gli autoveicoli non è al momento previsto che sulla carta di circolazione sia riprodotta il rapporto potenza/peso. Per il calcolo quindi della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per il peso del veicolo espresso in tonnellate.
RAPPORTO POTENZA PESO = KW / Tara (tonnellate)
Esempio 1
Autovettura di 47 kW e massa 950 kg: si ha PS = 47/0,95 = 49,47 kW/t:
si può guidare perché la potenza specifica è inferiore a 55 kW/t e la potenza assoluta è inferiore a 70 kW.
Esempio 2
Autovettura (M1) di 76 kW e massa 1.450 kg: si ha PS = 76/1,45 = 52,41 kW/t:
la potenza specifica è inferiore a 55 kW/t, ma non si può guidare perché la potenza assoluta è superiore a 70 kW.
Esempio 3
Autovettura (M1) di 68 kw e massa 1.100 kg: si ha PS= 68/1,1= 61,81
la potenza assoluta è inferiore a 70 kw ma la potenza specifica risulta superiore a 55 e quindi anche questo mezzo non si può condurre.
DA QUANDO VALGONO LE LIMITAZIONI
Le limitazioni sono automatiche al momento del conseguimento di una delle patenti sopracitate e cessano al termine del prescritto periodo.
Nel caso particolare di conseguimento ex novo di patente a seguito di revoca di una patente precedente:
- se la revoca è stata disposta ai sensi degli artt. 120 e 130 CDS, la nuova patente è soggetta alle limitazioni a far data dal giorno del conseguimento della patente che è stata revocata;
- se la la revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 219 CDS, la nuova patente è soggetta alle limitazioni previste per i neopatentati.
PER CHI VALGONO LE LIMITAZIONI
Le limitazioni per i neopatentati si applicano:
- ai titolari di patente di guida italiana di categoria B
- ai titolari di patente di guida italiana di categoria B ottenuta per conversione di patente straniera o militare;
non si applicano invece:
- ai neopatentati della categoria B rilasciata da uno Stato estero
LIMITAZIONI DURANTE LE ESERCITAZIONI (FOGLIO ROSA)
I conducenti che circolano muniti di autorizzazione a esercitarsi (foglio rosa) non sono soggetti alle limitazioni per la conduzione di autoveicoli. Trovano invece applicazione i limiti di velocità se l’esercitazione avviene in autostrada.
I conducenti minorenni autorizzati alla guida accompagnata, invece, sono soggetti alle limitazioni di potenza specifica imposte ai neopatentati della categoria B, su qualsiasi strada si svolga l’esercitazione. Devono inoltre rispettare le limitazioni di velocità per neopatentati quando guidano in autostrada. Non possono inoltre portare passeggeri ed usare la terza corsia più a sinistra autostradale.
SANZIONI
L’art. 117, comma 5, CDS prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 160 euro per:
- il titolare di patente italiana che nei primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 o B, supera i limiti di velocità imposti ai neopatentati
- il titolare di patente italiana che, nel primo anno dal conseguimento della patente B, guida autoveicoli a elevate prestazioni
- il minore autorizzato alla guida accompagnata che guida autoveicoli a elevate prestazioni.
Per i titolari di patente, la violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.
Le sanzioni previste dall’art. 117 possono concorrere con quelle previste dall’art. 142 CDS se oltre a essere superati i limiti sopraindicati, sono anche superati i limiti di velocità (per strada o per categoria di veicolo).